Art. 14. 1. L'art. 24 dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997 e' cosi' sostituito: "Art. 24. - 1. Allo scopo di facilitare il reperimento di unita' abitative libere e disponibili nelle zone interessate dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, i commissari delegati di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, promuovono intese con i direttivi regionali delle associazioni della proprieta' edilizia e degli inquilini. Tali intese potranno prevedere la possibilita' che i contratti di locazione siano stipulati direttamente dai comuni sulla base di canoni accertati nella contrattazione fra le associazioni della proprieta' edilizia e degli inquilini, nonche' l'impegno alla restituzione dell'immobile non oltre la scadenza del contratto con risarcimento degli eventuali danni arrecati dai locatori, non dovuti alla normale usura. I contratti sono stipulati in deroga a quanto disposto dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. 2. Nei casi in cui i comuni stipulano direttamente i contratti di locazione, il contributo di cui all'art. 7, comma 2, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, limitatamente ai nuclei familiari ospitati nelle strutture locate dai comuni, viene gestito direttamente dai comuni medesimi".