Art. 14.
  1. L'art.  24 dell'ordinanza n. 2694  del 13 ottobre 1997  e' cosi'
sostituito:
  "Art. 24.  - 1. Allo scopo  di facilitare il reperimento  di unita'
abitative  libere e  disponibili nelle  zone interessate  dalla crisi
sismica iniziata il  26 settembre 1997, i commissari  delegati di cui
all'art. 1 dell'ordinanza  n. 2668 del 28  settembre 1997, promuovono
intese con i direttivi  regionali delle associazioni della proprieta'
edilizia  e  degli  inquilini.  Tali  intese  potranno  prevedere  la
possibilita'   che  i   contratti   di   locazione  siano   stipulati
direttamente  dai  comuni  sulla   base  di  canoni  accertati  nella
contrattazione fra le associazioni  della proprieta' edilizia e degli
inquilini,  nonche'  l'impegno  alla restituzione  dell'immobile  non
oltre  la scadenza  del  contratto con  risarcimento degli  eventuali
danni  arrecati  dai  locatori,  non dovuti  alla  normale  usura.  I
contratti sono  stipulati in deroga  a quanto disposto  dall'art. 11,
comma 2,  del decreto-legge 11  luglio 1992, n. 333,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
  2. Nei casi  in cui i comuni stipulano direttamente  i contratti di
locazione, il contributo  di cui all'art. 7,  comma 2, dell'ordinanza
n.  2668 del  28 settembre  1997, limitatamente  ai nuclei  familiari
ospitati   nelle  strutture   locate   dai   comuni,  viene   gestito
direttamente dai comuni medesimi".