Art. 16.
  1. Per consentire la riapertura al traffico delle strade statali n.
209  Valnerina,   nel  tratto   compreso  dal  km   37+200  localita'
Piedipaterno al  km 62+400, confine di  regione, e n. 320  di Cascia,
nel tratto compreso dal km 0+000 localita' Triponzo, al km 11, strada
provinciale n.  476 di Norcia  ponte di Ancarano,  strada provinciale
Forcella (comune Serravalle del Chienti)  dal km 12+850 al km 13+150,
strada provinciale  Collattoni (comune Montecavallo) dal  km 0+600 al
km 4+600, strada provinciale Camerino - Serravalle del Chienti dal km
8+700  al  km  9+245,  i   commissari  delegati  di  cui  all'art.  1
dell'ordinanza  n. 2668  del 28  settembre 1997  sono autorizzati  ad
eseguire, con urgenza, avvalendosi delle deroghe di cui all'ordinanza
medesima e successive modificazioni e integrazioni, interventi per la
riduzione del  dissesto idrogeologico e del  pericolo conseguente nei
versanti afferenti il corpo stradale, nonche' per il ripristino delle
strade provinciali nei tratti sopraindicati.
  2. Nelle more della realizzazione  degli interventi di cui al comma
1,  al fine  di  consentire un  collegamento provvisorio  sostitutivo
delle strade  interessate dagli  interventi medesimi,  il commissario
delegato per  la regione  dell'Umbria provvede  all'adeguamento delle
strade,  nel  tratto  compreso  tra la  strada  provinciale  n.  470,
frazione Rocchetta  di Cerreto  di Spoleto, e  la frazione  di Poggio
Primocaso di Cascia.
  3.  I  commissari  delegati   sono  autorizzati  ad  avvalersi  del
Consiglio  nazionale   delle  ricerche  -   IRPI  di  Perugia   ed  a
corrispondergli un compenso di lire 300 milioni.
  4. L'onere di cui ai commi precedenti valutato in lire 12 miliardi,
di  cui  10  per  il  commissario  delegato  per  la  regione  Umbria
comprensivo dell'onere  di cui  al comma  3, e  2 per  il commissario
delegato per  la regione Marche e'  posto a carico del  capitolo 7615
dello stato di previsione per  il 1997 della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
  5.  Una  volta  completati   gli  interventi  di  eliminazione  del
pericolo, di  cui al comma  1, l'ANAS  provvede, a proprie  spese, al
ripristino in sicurezza  nella viabilita' con le  procedure e deroghe
di cui all'art. 23 dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997.