Art. 16. 1. Per consentire la riapertura al traffico delle strade statali n. 209 Valnerina, nel tratto compreso dal km 37+200 localita' Piedipaterno al km 62+400, confine di regione, e n. 320 di Cascia, nel tratto compreso dal km 0+000 localita' Triponzo, al km 11, strada provinciale n. 476 di Norcia ponte di Ancarano, strada provinciale Forcella (comune Serravalle del Chienti) dal km 12+850 al km 13+150, strada provinciale Collattoni (comune Montecavallo) dal km 0+600 al km 4+600, strada provinciale Camerino - Serravalle del Chienti dal km 8+700 al km 9+245, i commissari delegati di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 sono autorizzati ad eseguire, con urgenza, avvalendosi delle deroghe di cui all'ordinanza medesima e successive modificazioni e integrazioni, interventi per la riduzione del dissesto idrogeologico e del pericolo conseguente nei versanti afferenti il corpo stradale, nonche' per il ripristino delle strade provinciali nei tratti sopraindicati. 2. Nelle more della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, al fine di consentire un collegamento provvisorio sostitutivo delle strade interessate dagli interventi medesimi, il commissario delegato per la regione dell'Umbria provvede all'adeguamento delle strade, nel tratto compreso tra la strada provinciale n. 470, frazione Rocchetta di Cerreto di Spoleto, e la frazione di Poggio Primocaso di Cascia. 3. I commissari delegati sono autorizzati ad avvalersi del Consiglio nazionale delle ricerche - IRPI di Perugia ed a corrispondergli un compenso di lire 300 milioni. 4. L'onere di cui ai commi precedenti valutato in lire 12 miliardi, di cui 10 per il commissario delegato per la regione Umbria comprensivo dell'onere di cui al comma 3, e 2 per il commissario delegato per la regione Marche e' posto a carico del capitolo 7615 dello stato di previsione per il 1997 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 5. Una volta completati gli interventi di eliminazione del pericolo, di cui al comma 1, l'ANAS provvede, a proprie spese, al ripristino in sicurezza nella viabilita' con le procedure e deroghe di cui all'art. 23 dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997.