Art. 19.
  1.  Nei confronti  degli  invalidi  civili che,  alla  data del  26
settembre 1997,  erano residenti  nelle regioni  Marche e  Umbria, la
sospensione  dei benefici  economici in  godimento disposta  ai sensi
dell'art. 4,  comma 2, del  decreto - legge  20 giugno 1996,  n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge  8 agosto 1996, n. 425, e'
prorogata al 1 settembre 1998.
  2. Alla stessa data e' prorogata la scadenza del termine di novanta
giorni previsto dalla richiamata disposizione di legge.