Art. 19. 1. Nei confronti degli invalidi civili che, alla data del 26 settembre 1997, erano residenti nelle regioni Marche e Umbria, la sospensione dei benefici economici in godimento disposta ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto - legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, e' prorogata al 1 settembre 1998. 2. Alla stessa data e' prorogata la scadenza del termine di novanta giorni previsto dalla richiamata disposizione di legge.