Art. 20.
  1. Il termine di cui all'art. 2,  commi 5 e 9, della legge 7 agosto
1997, n. 270, relativo alla  presentazione, da parte dei soggetti ivi
indicati, delle  richieste di inserimento  nel piano per  il Giubileo
fuori Lazio  di interventi  localizzati nel territorio  delle regioni
Marche e Umbria, e' differito al 22 dicembre 1997.