Art. 20. 1. Il termine di cui all'art. 2, commi 5 e 9, della legge 7 agosto 1997, n. 270, relativo alla presentazione, da parte dei soggetti ivi indicati, delle richieste di inserimento nel piano per il Giubileo fuori Lazio di interventi localizzati nel territorio delle regioni Marche e Umbria, e' differito al 22 dicembre 1997.