Art. 21.
  1. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2507 del 30 gennaio 1997,
e'  aggiunto   il  seguente  periodo:  "Al   personale  dirigente  e'
corrisposto  un  compenso forfettario  fino  all'80  per cento  della
retribuzione dello stipendio".