Art. 22.
  1. Qualora i commissari delegati intendono contrarre i mutui di cui
all'art. 13 dell'ordinanza  n. 2694 del 13 ottobre 1997  con la Cassa
depositi e  prestiti i  mutui stessi  vengono concessi  con procedura
accelerata dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti con
i  poteri del  consiglio,  sulla base  del piano  di  cui all'art.  2
dell'ordinanza  n. 2668  del 28  settembre 1997  e della  domanda del
legale rappresentante dell'Ente. Le  determine di concessione saranno
comunicate al consiglio di  amministrazione dell'istituto nella prima
adunanza utile.
  2. La  Cassa depositi e  prestiti, sulla base del  provvedimento di
concessione  del  mutuo  eroga,   nella  misura  richiesta  dall'ente
mutuatario, una anticipazione fino ad un massimo del 50 per cento del
mutuo  concesso.  A  tal  fine  il  legale  rappresentante  dell'ente
mutuatario  presenta  domanda  alla  Cassa depositi  e  prestiti  per
l'immediato ottenimento dell'anticipazione.
  3.  Entro sessanta  giorni  dalla data  di  concessione del  mutuo,
l'ente  mutuatario trasmette  alla Cassa  depositi e  prestiti idonea
deliberazione  di assunzione  nonche' la  delegazione di  pagamento a
garanzia  del mutuo  concesso. In  mancanza di  detti atti,  la Cassa
depositi e  prestiti procede  alla revoca,  previo reintegro  a mutuo
delle somme eventualmente gia' erogate a titolo di anticipazione.
  4.  Dopo  l'assunzione  del mutuo,  debitamente  garantito,  l'ente
mutuatario  puo'   richiedere  le  somministrazioni  sulla   base  di
documenti  giustificativi  di   spesa,  comprensivi  della  eventuale
anticipazione gia' erogata.
  5. Ai fini  dell'erogazione della quota a  saldo, l'ente mutuatario
presenta alla Cassa depositi e prestiti la relazione sul conto finale
e  l'atto di  collaudo  finale  o, ove  previsto,  il certificato  di
regolare  esecuzione delle  opere,  regolarmente approvati  dall'ente
appaltante.
  6.  Con le  stesse  modalita'  di cui  sopra  la  Cassa depositi  e
prestiti e'  autorizzata, in deroga  alla norme vigenti,  a devolvere
per la realizzazione di interventi  su infrastrutture e beni pubblici
danneggiati  dalla crisi  sismica iniziata  il 26  settembre 1997,  i
mutui gia'  concessi per altre  opere agli enti locali  delle regioni
Marche e Umbria.