Art. 22. 1. Qualora i commissari delegati intendono contrarre i mutui di cui all'art. 13 dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997 con la Cassa depositi e prestiti i mutui stessi vengono concessi con procedura accelerata dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti con i poteri del consiglio, sulla base del piano di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 e della domanda del legale rappresentante dell'Ente. Le determine di concessione saranno comunicate al consiglio di amministrazione dell'istituto nella prima adunanza utile. 2. La Cassa depositi e prestiti, sulla base del provvedimento di concessione del mutuo eroga, nella misura richiesta dall'ente mutuatario, una anticipazione fino ad un massimo del 50 per cento del mutuo concesso. A tal fine il legale rappresentante dell'ente mutuatario presenta domanda alla Cassa depositi e prestiti per l'immediato ottenimento dell'anticipazione. 3. Entro sessanta giorni dalla data di concessione del mutuo, l'ente mutuatario trasmette alla Cassa depositi e prestiti idonea deliberazione di assunzione nonche' la delegazione di pagamento a garanzia del mutuo concesso. In mancanza di detti atti, la Cassa depositi e prestiti procede alla revoca, previo reintegro a mutuo delle somme eventualmente gia' erogate a titolo di anticipazione. 4. Dopo l'assunzione del mutuo, debitamente garantito, l'ente mutuatario puo' richiedere le somministrazioni sulla base di documenti giustificativi di spesa, comprensivi della eventuale anticipazione gia' erogata. 5. Ai fini dell'erogazione della quota a saldo, l'ente mutuatario presenta alla Cassa depositi e prestiti la relazione sul conto finale e l'atto di collaudo finale o, ove previsto, il certificato di regolare esecuzione delle opere, regolarmente approvati dall'ente appaltante. 6. Con le stesse modalita' di cui sopra la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata, in deroga alla norme vigenti, a devolvere per la realizzazione di interventi su infrastrutture e beni pubblici danneggiati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, i mutui gia' concessi per altre opere agli enti locali delle regioni Marche e Umbria.