Art. 23.
  1. Per la prosecuzione degli interventi necessari a fronteggiare la
crisi sismica iniziata il 26  settembre 1997, sono assegnate le somme
di  lire  30 miliardi  ad  integrazione  degli stanziamenti  previsti
dall'art. 10, di lire 16  miliardi ad integrazione degli stanziamenti
previsti dall'art. 11 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, e
di lire 16 miliardi ad  integrazione dell'art. 20 dell'ordinanza 2694
del 13 ottobre  1997 di cui lire  4 miliardi per la  regione Marche e
lire 12 miliardi per la regione Umbria.
  2. All'onere di  cui al comma 1, si provvede  con le disponibilita'
di cui al  capitolo 7615, rubrica 6, dello stato  di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 31 ottobre 1997
                                              Il Ministro: Napolitano