Art. 23. 1. Per la prosecuzione degli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, sono assegnate le somme di lire 30 miliardi ad integrazione degli stanziamenti previsti dall'art. 10, di lire 16 miliardi ad integrazione degli stanziamenti previsti dall'art. 11 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, e di lire 16 miliardi ad integrazione dell'art. 20 dell'ordinanza 2694 del 13 ottobre 1997 di cui lire 4 miliardi per la regione Marche e lire 12 miliardi per la regione Umbria. 2. All'onere di cui al comma 1, si provvede con le disponibilita' di cui al capitolo 7615, rubrica 6, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 ottobre 1997 Il Ministro: Napolitano