Art. 5.
  1. All'art.  9, comma  3, dell'ordinanza n.  2668 del  28 settembre
1997, come  modificato dall'ordinanza  n. 2694  del 13  ottobre 1997,
dopo le  parole "prefabbricate o  mobili" sono inserite  le seguenti,
"comprensive degli arredamenti e  di quanto necessario per realizzare
condizioni accettabili di vita nelle  medesime", e dopo le parole "il
Dipartimento della  protezione civile" sono inserite  le seguenti "la
Direzione generale  della protezione civile e  dei servizi antincendi
del  Ministero  dell'interno e  il  Corpo  nazionale dei  vigili  del
fuoco".
  2. All'art.  9 dell'ordinanza n.  2668 del 28 settembre  1997, come
modificato dall'ordinanza n. 2694 del  13 ottobre 1997, dopo il comma
3, sono aggiunti i seguenti commi:
  "  4.  Per  l'approvvigionamento  degli  arredamenti  e  di  quanto
necessario per  realizzare condizioni accettabili di  vita nei moduli
abitativi, il  Dipartimento della protezione civile  e' autorizzato a
stipulare contratti a trattativa  privata, previo esperimento di gara
informale   con  almeno   cinque   ditte   produttrici  aventi   sede
preferibilmente nelle regioni Marche e Umbria.
  5.  Al  personale  incaricato  di collaudare  i  moduli  abitativi,
acquistati dal  Dipartimento della protezione civile  si applicano le
disposizioni contenute nell'ordinanza n. 2029 del 30 ottobre 1990.
  6.  Per  l'approvvigionamento dei  moduli  abitativi  o sociali  il
Dipartimento  della  protezione  civile e'  autorizzato  a  stipulare
contratti  a trattativa  privata, previa  gara informale,  con almeno
dieci ditte produttrici.".