Art. 5. 1. All'art. 9, comma 3, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, come modificato dall'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, dopo le parole "prefabbricate o mobili" sono inserite le seguenti, "comprensive degli arredamenti e di quanto necessario per realizzare condizioni accettabili di vita nelle medesime", e dopo le parole "il Dipartimento della protezione civile" sono inserite le seguenti "la Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco". 2. All'art. 9 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, come modificato dall'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi: " 4. Per l'approvvigionamento degli arredamenti e di quanto necessario per realizzare condizioni accettabili di vita nei moduli abitativi, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a stipulare contratti a trattativa privata, previo esperimento di gara informale con almeno cinque ditte produttrici aventi sede preferibilmente nelle regioni Marche e Umbria. 5. Al personale incaricato di collaudare i moduli abitativi, acquistati dal Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 2029 del 30 ottobre 1990. 6. Per l'approvvigionamento dei moduli abitativi o sociali il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a stipulare contratti a trattativa privata, previa gara informale, con almeno dieci ditte produttrici.".