Art. 6. 1. All'art. 13 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, come modificato dall'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, e' aggiunto il seguente comma: " 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti aventi residenza o sede altrove, limitatamente alle obbligazioni di previdenza e assistenza sociale che afferiscono in via esclusiva alle attivita' svolte nei comuni indicati all'art. 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997".