Art. 6.
  1. All'art. 13  dell'ordinanza n. 2668 del 28  settembre 1997, come
modificato dall'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, e' aggiunto il
seguente comma:
  "  2. Le  disposizioni di  cui  al comma  1 si  applicano anche  ai
soggetti  aventi   residenza  o  sede  altrove,   limitatamente  alle
obbligazioni di  previdenza e  assistenza sociale che  afferiscono in
via esclusiva alle  attivita' svolte nei comuni  indicati all'art. 1,
commi 2 e 3, dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997".