Art. 7. 1. All'art. 2 dell'ordinanza n. 2669 del 1 ottobre 1997, dopo le parole "28 settembre 1997" sono inserite le seguenti "nonche' per le spese pertinenti al funzionamento della gestione commissariale, compresa la corresponsione del compenso per lavoro straordinario, effettivamente prestato, nella misura massima di 72 ore mensili fino al 31 dicembre 1997, anche nei confronti del personale fruente del trattamento di missione".