Art. 7.
  1. All'art.  2 dell'ordinanza n. 2669  del 1 ottobre 1997,  dopo le
parole "28 settembre 1997" sono  inserite le seguenti "nonche' per le
spese  pertinenti  al  funzionamento  della  gestione  commissariale,
compresa  la corresponsione  del compenso  per lavoro  straordinario,
effettivamente prestato, nella misura massima  di 72 ore mensili fino
al 31  dicembre 1997, anche  nei confronti del personale  fruente del
trattamento di missione".