Art. 8. 1. L'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997 e' sostituito dai seguenti commi: " 1. Al fine di consentire un rapido rientro nelle abitazioni principali oggetto di ordinanze di sgombero a seguito di inagibilita' totale o parziale, accertata dalle squadre operanti sotto il coordinamento tecnico fra il Gruppo nazionale di difesa dai terremoti, il Servizio sismico nazionale e la regione, e' concesso un contributo massimo a fondo perduto di lire quaranta milioni per interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico a favore di ciascun proprietario delle unita' immobiliari ricomprese nell'edificio dichiarato totalmente o parzialmente inagibile. Il contributo e' concesso per gli edifici che rientrano nelle soglie di danneggiamento e di vulnerabilita' stabilite unitariamente dai commissari delegati, d'intesa con i comitati tecnici scientifici. 1 -bis. Gli interessati sono tenuti a presentare, per ogni edificio, un unico progetto di miglioramento sismico ed i lavori previsti dovranno essere realizzati contestualmente ed in maniera unitaria. Il progetto e' corredato da schede tecniche redatte sulla base di modelli, che sono predisposti in modo unitario dai comitati tecnici scientifici e che prevedono modalita' di verifiche per gli interventi progettuali ed esecutivi, anche attraverso documentazione fotografica. 1 -ter. I commissari delegati definiscono, sentiti i rispettivi comitati tecnico scientifici, le modalita' per consentire il piu' rapido rientro nelle abitazioni e le norme procedurali da adottare per la presentazione, l'esame, l'approvazione dei progetti e lo svolgimento dei successivi lavori fino all'ottenimento della piena agibilita' degli edifici oggetto di contributo, nonche' le modalita' per la determinazione dell'entita' del contributo".