Art. 8.
  1. L'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997 e'
sostituito dai seguenti commi:
  "  1. Al  fine di  consentire  un rapido  rientro nelle  abitazioni
principali oggetto di ordinanze di sgombero a seguito di inagibilita'
totale  o  parziale,  accertata   dalle  squadre  operanti  sotto  il
coordinamento  tecnico   fra  il  Gruppo  nazionale   di  difesa  dai
terremoti, il Servizio sismico nazionale e la regione, e' concesso un
contributo  massimo a  fondo  perduto di  lire  quaranta milioni  per
interventi  di riparazione  dei danni  e di  miglioramento sismico  a
favore di  ciascun proprietario  delle unita'  immobiliari ricomprese
nell'edificio  dichiarato  totalmente  o parzialmente  inagibile.  Il
contributo e' concesso per gli  edifici che rientrano nelle soglie di
danneggiamento  e  di   vulnerabilita'  stabilite  unitariamente  dai
commissari delegati, d'intesa con i comitati tecnici scientifici.
  1  -bis.  Gli  interessati  sono  tenuti  a  presentare,  per  ogni
edificio,  un unico  progetto di  miglioramento sismico  ed i  lavori
previsti  dovranno essere  realizzati contestualmente  ed in  maniera
unitaria. Il progetto  e' corredato da schede  tecniche redatte sulla
base di modelli,  che sono predisposti in modo  unitario dai comitati
tecnici scientifici  e che prevedono  modalita' di verifiche  per gli
interventi progettuali ed  esecutivi, anche attraverso documentazione
fotografica.
  1  -ter. I  commissari delegati  definiscono, sentiti  i rispettivi
comitati  tecnico scientifici,  le modalita'  per consentire  il piu'
rapido rientro  nelle abitazioni e  le norme procedurali  da adottare
per  la  presentazione, l'esame,  l'approvazione  dei  progetti e  lo
svolgimento dei  successivi lavori  fino all'ottenimento  della piena
agibilita' degli edifici oggetto  di contributo, nonche' le modalita'
per la determinazione dell'entita' del contributo".