Art. 9.
  1. L'art. 6, comma 1, dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997 e'
cosi' sostituito:
  Nella  determinazione dei  contributi di  cui agli  articoli 7  e 8
dell'ordinanza  n.  2668  del  28   settembre  1997  si  applica  una
franchigia  rapportata  al  danno   rispettivamente  per  i  soggetti
privati, per  gli artigiani e  per i piccoli  imprenditori turistici,
agricoli, zootecnici e  agroindustriali e di lire  cinque milioni per
le restanti attivita' produttive.