Art. 9. 1. L'art. 6, comma 1, dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997 e' cosi' sostituito: Nella determinazione dei contributi di cui agli articoli 7 e 8 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 si applica una franchigia rapportata al danno rispettivamente per i soggetti privati, per gli artigiani e per i piccoli imprenditori turistici, agricoli, zootecnici e agroindustriali e di lire cinque milioni per le restanti attivita' produttive.