Art. 2.
  1.  I sindaci  per la  redazione dei  progetti per  gli edifici  di
fruizione pubblica e per le  infrastrutture, possono affidare anche a
liberi professionisti  specifici incarichi avvalendosi,  ove occorra,
delle deroghe di cui al successivo art. 4.
  2.  Per  l'approvazione  dei  progetti il  commissario  indice  una
conferenza  di servizi  ai sensi  dell'art. 14  della legge  7 agosto
1990, n. 241  come modificato dall'art. 17, comma  2-bis, della legge
15 maggio  1997, n. 127,  le cui  disposizioni si applicano  anche ai
casi di cui all'art. 17, comma  3, della stessa legge 15 maggio 1997,
n. 127  e, ove necessario,  in deroga ai  termini di cui  all'art. 1,
comma 59, della legge 28 dicembre  1995, n. 549. Alla conferenza sono
invitati tutti i soggetti abilitati ad esprimere pareri, nulla osta e
visti sul  progetto in esame  affinche' una  volta che lo  stesso sia
approvato i  lavori possano essere immediatamente  appaltati. In caso
di assenza  di uno dei  soggetti invitati  il parere si  intende reso
favorevolmente in  modo irrevocabile. Il parere  puo' essere espresso
positivamente anche a maggioranza in deroga alle norme vigenti.
  L'approvazione  del progetto  costituisce  variante agli  strumenti
urbanistici vigenti.
  3. Le approvazioni, i pareri, i  visti e nulla - osta relativi agli
interventi previsti nel piano che  si dovessero rendere necessari per
effetto di  provvedimenti di  legge e normative  successivamente alla
conferenza di servizi di cui  al comma precedente, in deroga all'art.
17, comma 24, della legge 15  maggio 1997, n. 127, devono essere resi
dalle amministrazioni competenti entro dieci giorni dalla richiesta e
qualora   entro   tale   termine   non  siano   resi   si   intendono
inderogabilmente acquisiti con esito positivo.