Art. 2. 1. I sindaci per la redazione dei progetti per gli edifici di fruizione pubblica e per le infrastrutture, possono affidare anche a liberi professionisti specifici incarichi avvalendosi, ove occorra, delle deroghe di cui al successivo art. 4. 2. Per l'approvazione dei progetti il commissario indice una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dall'art. 17, comma 2-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le cui disposizioni si applicano anche ai casi di cui all'art. 17, comma 3, della stessa legge 15 maggio 1997, n. 127 e, ove necessario, in deroga ai termini di cui all'art. 1, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Alla conferenza sono invitati tutti i soggetti abilitati ad esprimere pareri, nulla osta e visti sul progetto in esame affinche' una volta che lo stesso sia approvato i lavori possano essere immediatamente appaltati. In caso di assenza di uno dei soggetti invitati il parere si intende reso favorevolmente in modo irrevocabile. Il parere puo' essere espresso positivamente anche a maggioranza in deroga alle norme vigenti. L'approvazione del progetto costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti. 3. Le approvazioni, i pareri, i visti e nulla - osta relativi agli interventi previsti nel piano che si dovessero rendere necessari per effetto di provvedimenti di legge e normative successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro dieci giorni dalla richiesta e qualora entro tale termine non siano resi si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.