Art. 3.
  1. Le  opere relative  agli edifici di  fruizione pubblica  ed alle
infrastrutture,  possono   essere  affidate  a   trattativa  privata,
invitando  un numero  di  ditte,  aventi i  requisiti  di legge,  non
inferiori a cinque.
  2.  La  consegna dei  lavori  avviene  entro novanta  giorni  dalla
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana  e le  opere sono  completate entro  i successivi
nove mesi.