Art. 3. 1. Le opere relative agli edifici di fruizione pubblica ed alle infrastrutture, possono essere affidate a trattativa privata, invitando un numero di ditte, aventi i requisiti di legge, non inferiori a cinque. 2. La consegna dei lavori avviene entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e le opere sono completate entro i successivi nove mesi.