Art. 7.
  1.  Al fine  del  riscontro di  idoneita'  e dell'attuazione  degli
interventi  programmati  dai  sindaci  e  delle  relative  previsioni
progettuali con  le finalita'  del contributo assegnato  e' nominato,
con decreto del  Sottosegretario di Stato per  il coordinamento della
protezione civile,  apposita commissione composta da  quattro membri,
di cui tre  tecnici e uno amministrativo con  funzioni di segretario.
Con lo stesso provvedimento vengono stabiliti i relativi compensi che
gravano sul contributo assegnato a ciascun comune.