Art. 7. 1. Al fine del riscontro di idoneita' e dell'attuazione degli interventi programmati dai sindaci e delle relative previsioni progettuali con le finalita' del contributo assegnato e' nominato, con decreto del Sottosegretario di Stato per il coordinamento della protezione civile, apposita commissione composta da quattro membri, di cui tre tecnici e uno amministrativo con funzioni di segretario. Con lo stesso provvedimento vengono stabiliti i relativi compensi che gravano sul contributo assegnato a ciascun comune.