Art. 9.
  1.  Il Dipartimento  della protezione  civile e'  estraneo ad  ogni
rapporto  contrattuale  scaturito  dall'applicazione  della  presente
ordinanza;   pertanto,   eventuali   oneri  derivanti   da   ritardi,
inadempienze  o contenzioso,  a qualsiasi  titolo insorgente,  sono a
carico dei bilanci degli enti attuatori.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 29 ottobre 1997
                                              Il Ministro: Napolitano