Art. 2.
  Gli articoli  dal n.  85 al n.  86 relativi al  corso di  laurea in
farmacia, sono soppressi e sostituiti con i sottoelencati articoli:
                              "TITOLO X
                Facolta' di farmacia (Tabella XXVII)
  Art.  85 (Scopo  del corso  di  laurea). -  Il corso  di laurea  in
farmacia ha lo scopo di assicurare la preparazione indispensabile per
le molteplici  funzioni ed  attivita' che  possono essere  svolte dai
laureati del settore farmaceutico e che sono definite e regolamentate
dalla normativa nazionale  e comunitaria. In particolare  il corso di
laurea ha lo scopo  di fornire le competenze scientificoprofessionali
necessarie  per operare  nelle  farmacie, nonche'  per concorrere  ad
attivita' di informazione ed educazione sanitaria.
  Art. 86 (Durata ed articolazione del  corso di laurea). - La durata
del corso di laurea in farmacia e' fissata in cinque anni e comprende
un periodo  semestrale di tirocinio pratico  professionale presso una
farmacia aperta al pubblico od ospedaliera.
  Il quinto anno  deve avere non piu' di due  insegnamenti al fine di
consentire  allo  studente  di  dedicarsi  al lavoro  di  tesi  e  al
tirocinio professionale.
  Il consiglio delle strutture  didattiche competenti puo' articolare
ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri)
della durata di almeno tredici settimane ciascuno.
  L'impegno complessivo e' di almeno 1.800 ore di attivita' didattica
assistita corrispondenti a 22 annualita'.
  I contenuti didattici formativi del corso di laurea sono articolati
in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 89.
  L'attivita'  didattica -  formativa  e' organizzata  sulla base  di
annualita'   costituite   da    corsi   ufficiali   di   insegnamento
monodisciplinari o integrati. Di norma il corso di insegnamento ha la
durata di  70 ore  comprensive di tutte  le attivita'  didattiche. Il
corso di insegnamento con esercitazioni individuali di laboratorio ha
di norma la  durata di 120 ore complessive. Il  corso di insegnamento
integrato  e'  costituito  da  non   piu'  di  due  moduli  didattici
coordinati impartiti  da piu' docenti  e comunque con un  unico esame
finale. Della commissione  di esame fanno parte  tutti gli insegnanti
del corso integrato.
  La frequenza ai corsi e' obbligatoria.
  Parte  della   attivita'  pratica   potra'  essere   svolta  presso
laboratori e centri esterni sotto la responsabilita' del titolare del
corso previa stipula di apposite convenzioni.
  Per  l'accertamento  di  profitto   il  consiglio  della  struttura
didattica puo' accorpare due discipline della stessa area in un unico
esame, in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 20
e 22.
  Lo  studente   dovra'  superare  inoltre  l'esame   di  laurea  che
consistera'  nella discussione  della  tesi  teorica o  sperimentale.
Superato l'esame di laurea lo  studente consegue il titolo di dottore
in farmacia.
  Entro  i primi  tre anni  del corso  di laurea  lo studente  dovra'
dimostrare  la conoscenza  pratica e  la comprensione  di almeno  una
lingua   straniera    di   rilevanza   scientifica.    Le   modalita'
dell'accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.
  Art. 87  (Regolamento di Ateneo).  - La facolta', nel  recepire nel
regolamento didattico, l'ordinamento didattico nazionale, indichera',
per  ciascuna   area  gli   insegnamenti  attingendoli   dai  settori
scientificodisciplinari indicati nell'art. 89, nel pieno rispetto del
vincolo  imposto  dalle  norme  della Comunita'  europea  di  cui  al
successivo art. 88.
  Art. 88  (Manifesto degli studi). -  All'atto della predisposizione
del  manifesto  annuale  degli  studi il  consiglio  della  struttura
didattica determinera', con apposito  regolamento e in conformita' al
regolamento didattico  di Ateneo,  quanto espressamente  previsto dal
comma 2, dell'art. 11 della legge n. 341 / 1990.
  In particolare il consiglio di facolta':
  a) stabilisce  i corsi ufficiali di  insegnamento (monodisciplinari
od integrati) che costituiscono  le singole annualita'. Stabilisce le
denominazioni   delle   discipline    che   costituiscono   i   corsi
monodisciplinari    od    integrati     desumendole    dai    settori
scientificodisciplinari  indicati nell'art.  89 e  nel vincolo  della
normativa nazionale e della Comunita' europea (*). Stabilisce inoltre
le specificazioni  piu' opportune (I, II,  generale, avanzato, ecc.),
che  giovino  a  differenziare  piu'  esattamente  il  livello  ed  i
contenuti didattici;
  b) fissa  la frazione temporale  delle discipline afferenti  ad una
medesima annualita' integrata;
  c) indica  le discipline di  cui lo studente dovra'  avere ottenuto
l'attestazione di frequenza  e superato il relativo esame  al fine di
ottenere  l'iscrizione  all'anno  di   corso  successivo  e  precisa,
altresi', le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto.
____________
  (*) I contenuti  delle materie previste della direttiva 85  / 432 /
CEE,  recepita  nel  decreto  legislativo  n.  258  /  1991,  trovano
riscontro   nei  settori   scientifico,  disciplinari   indicati  fra
parentesi:
    biologia vegetale e animale (E02A; E08X; E13X);
    fisica (B01B);
    chimica generale ed inorganica (C03X);
    chimica organica (C05X);
    chimica analitica (C01A);
  chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali (C07X);
    biochimica generale ed applicata (medica) (E05A; E05B);
  anatomia e fisiologia; terminologia medica (E09A; E04A; F04A);
    microbiologia (E12X; F05X);
    farmacologia e farmacoterapia (E07X);
    tecnologia farmaceutica (C08X);
    tossicologia (E07X);
    farmacognosia (E07X; E08X);
    legislazione e, se del caso, deontologia (C08X).
  Art. 89 (Articolazione  del corso di laurea). - Il  corso di laurea
e' articolato in conformita' al prospetto sottoriportato:
 Area 1 - Fisica - matematica (2 annualita').
  Obiettivi dell'attivita' didattica sono:
  fornire le basi di  fisica indispensabili per l'apprendimento delle
discipline del corso di laurea;
  acquisire le competenze pratiche per l'uso dei mezzi di calcolo, la
gestione del software e l'analisi dati.
  Settori  scientificodisciplinari:  A02A  analisi  matematica,  A04A
analisi  numerica, A02B  probabilita' e  statistica matematica,  B01B
fisica,  K05A  sistemi  di   elaborazione  delle  informazioni,  K05B
informatica, S01B statistica per la ricerca sperimentale.
  Tutte le  discipline dei sopraindicati settori  come previste dalla
Gazzetta Ufficiale  dell'8 agosto  1994, e successive  integrazioni e
modificazioni di legge.
  Discipline obbligatorie,  ai sensi  della direttiva  CEE 85  / 432:
"Fisica" (settore B01B).
 Area 2 - Chimica (3 annualita').
  Obiettivi dell'attivita' didattica sono:
  fornire  i   principi  fondamentali   della  chimica   generale  ed
inorganica nei suoi molteplici aspetti generali;
  fornire  i principi  basilari  della chimica  organica compresi  il
chimismo  dei gruppi  funzionali,  la stereochimica  ed i  principali
sistemi carbociclici ed eterociclici;
  fornire i principi basilari  della chimica analitica indispensabili
per affrontare le discipline del corso di laurea.
  Settori  scientificodisciplinari:  C01A   chimica  analitica,  C03X
chimica generale ed inorganica, C05X chimica organica.
  Tutte le discipline dei  sopraindicati settori, come previste dalla
Gazzetta Ufficiale  dell'8 agosto  1994, e successive  integrazioni e
modificazioni di legge.
  Sono obbligatorie: almeno  1 annualita' nel settore  C03X, almeno 1
annualita' nel settore C05X, almeno 0,5 annualita' nel settore C01A.
  Discipline obbligatorie,  ai sensi  della direttiva  CEE 85  / 432:
"chimica     analitica"  (settore    C01A),   "chimica  generale   ed
inorganica" (settore C03X), "chimica organica" (settore C05X).
 Area 3 - Biologica (4 annualita').
  Obiettivi della attivita' didattica sono:
  fornire  le  nozioni  fondamentali   dell'anatomia  umana  e  della
terminologia medica;
  fornire i concetti della  biologia attraverso lo studio morfologico
e  funzionale dei  costituenti  degli organismi  viventi vegetali  ed
animali oltre alle principali nozioni di farmacognosia;
  fornire le nozioni relative alle piante ad attivita' medicinale;
  fornire  le  conoscenze  di   base  della  biochimica  generale  ed
applicata  per  lo  studio  delle principali  molecole  di  interesse
biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici.
  Settori - scientificodisciplinari:  E02A zoologia, E05A biochimica,
E07X farmacologia,  E08X biologia farmaceutica, E09A  anatomia umana,
E13X biologia applicata.
  Tutte le discipline dei  sopraindicati settori, come previste dalla
Gazzetta Ufficiale  dell'8 agosto  1994, e successive  integrazioni e
modificazioni di legge.
  Discipline obbligatorie,  ai sensi  della direttiva  CEE 85  / 432:
"biologia vegetale"   (settore E08X), "biologia    animale"  (settori
E02A    o   E13X),   "anatomia umana"  (settore  E09A),  "biochimica"
(settore    E05A),   "biochimica    applicata"   (settore      E05A),
"farmacognosia" (settori E07X o E08X).
 Area 4 - Fisiopatologica (3 annualita').
  Obiettivi della attivita' didattica sono:
  fornire le basi di fisiologia generale e della terminologia medica;
  fornire  le  cognizioni  generali   sulla  eziopatogenesi  e  sulla
denominazione delle malattie umane e sulla terminologia medica;
  fornire sufficienti cognizioni di microbiologia ed igiene.
  Settori  scientificodisciplinari:  E04A fisiologia  generale,  E12X
microbiologia generale, F04A patologia generale, F22A igiene generale
ed applicata, F05X microbiologia e microbiologia clinica.
  Tutte le discipline dei  sopraindicati settori, come previste dalla
Gazzetta Ufficiale  dell'8 agosto  1994, e successive  integrazioni e
modificazioni di legge.
  Discipline obbligatorie,  ai sensi  della direttiva  CEE 85  / 432:
"fisiologia    generale" (settore   E04A), "microbiologia"   (settori
F05X o E12X), "Patologia generale" (settore F04A).
 Area 5 - Farmaceutica - tecnologica (5 annualita').
  Obiettivi della attivita' didattica sono:
  fornire   una  adeguata   conoscenza  della   chimica  farmaceutica
riguardante  la  sintesi,  le  proprieta', i  meccanismi  di  azione,
l'utilizzazione delle  principali classi  di farmaci e  le conoscenze
fondamentali sui rapporti struttura attivita';
  fornire la conoscenza delle metodologie per il riconoscimento ed il
dosaggio  dei  farmaci  secondo  i metodi  ufficiali  previsti  dalle
farmacopee;
  fornire  le   basi  per   la  manipolazione  delle   materie  prime
farmaceutiche, la loro utilizzazione  nelle formulazioni di preparati
terapeutici, le  metodologie della  tecnica farmaceutica,  nonche' le
norme  legislative  e   deontologiche  inerenti  all'esercizio  della
attivita' professionale.
  Settori  scientificodisciplinari: C07X  chimica farmaceutica,  C08X
farmaceutico tecnologico applicativo.
  Tutte le discipline dei  sopraindicati settori, come previste dalla
Gazzetta Ufficiale  dell'8 agosto  1994, e successive  integrazioni e
modificazioni di legge.
  Sono obbligatorie n.  4 annualita' nel settore C07X di  cui due con
esercitazioni individuali  di laboratorio e 1  annualita' nel settore
C08X con esercitazioni individuali di laboratorio.
  Discipline obbligatorie,  ai sensi  della direttiva  CEE 85  / 432:
"chimica  farmaceutica e   tossicologica" (settore   C07X),  "analisi
dei    medicinali" (settore  C07X), "tecnologia,  socio -  economia e
legislazione farmaceutiche" (settore C08X).
 Area 6 - Farmacologica (2 annualita').
  Obiettivi  della  attivita'  didattica  sono:  fornire  i  concetti
fondamentali della farmacologia e farmacoterapia e della tossicologia
per   lo   studio   dei   farmaci   negli   aspetti   relativi   alla
somministrazione, all'azione, al metabolismo, alla tossicita'.
  Settore scientifico - disciplinare: E07X farmacologia.
  Tutte le discipline del  sopraindicato settore, come previste dalla
Gazzetta Ufficiale  dell'8 agosto  1994, e successive  integrazioni e
modificazioni di legge.
  Discipline obbligatorie,  ai sensi  della direttiva  CEE 85  / 432:
"farmacologia   e farmacoterapia"   (settore E07X),    "tossicologia"
(settore E07X).
  Area delle competenze specifiche di sede (3 annualita').
  Le tre annualita' da  attivare, eventualmente divisibili in moduli,
saranno   costituite  da   tre   corsi   ufficiali  di   insegnamento
monodisciplinari o  integrati la cui denominazione  sara' desunta tra
le  discipline  afferenti  ai settori  scientificodisciplinari  sotto
indicati:
  C07X   chimica   farmaceutica,    C08X   farmaceutico   tecnologico
applicativo, E07X farmacologia.
  Tutte le discipline dei  sopraindicati settori, come previste dalla
Gazzetta Ufficiale  dell'8 agosto  1994, e successive  integrazioni e
modificazioni di legge.
  Norme transitorie.
  Quando  la  facolta'  si  sara' adeguata  al  suddetto  ordinamento
didattico,  di  cui all'allegata  tabella  XXVII,  gli studenti  gia'
iscritti  potranno  completare  gli  studi  previsti  dal  precedente
ordinamento. La facolta' inoltre provvedera' a stabilire le modalita'
per la  convalida di tutti  gli esami sostenuti qualora  gli studenti
gia' iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo
ordinamento potra'  essere esercitata  entro i 5  anni dalla  data di
immatricolazione.".
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  al  Ministero  di  grazia  e
giustizia  per  la  pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Cagliari, 20 ottobre 1997
                                                Il rettore: Mistretta