Art. 2. Gli articoli dal n. 85 al n. 86 relativi al corso di laurea in farmacia, sono soppressi e sostituiti con i sottoelencati articoli: "TITOLO X Facolta' di farmacia (Tabella XXVII) Art. 85 (Scopo del corso di laurea). - Il corso di laurea in farmacia ha lo scopo di assicurare la preparazione indispensabile per le molteplici funzioni ed attivita' che possono essere svolte dai laureati del settore farmaceutico e che sono definite e regolamentate dalla normativa nazionale e comunitaria. In particolare il corso di laurea ha lo scopo di fornire le competenze scientificoprofessionali necessarie per operare nelle farmacie, nonche' per concorrere ad attivita' di informazione ed educazione sanitaria. Art. 86 (Durata ed articolazione del corso di laurea). - La durata del corso di laurea in farmacia e' fissata in cinque anni e comprende un periodo semestrale di tirocinio pratico professionale presso una farmacia aperta al pubblico od ospedaliera. Il quinto anno deve avere non piu' di due insegnamenti al fine di consentire allo studente di dedicarsi al lavoro di tesi e al tirocinio professionale. Il consiglio delle strutture didattiche competenti puo' articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno. L'impegno complessivo e' di almeno 1.800 ore di attivita' didattica assistita corrispondenti a 22 annualita'. I contenuti didattici formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 89. L'attivita' didattica - formativa e' organizzata sulla base di annualita' costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Di norma il corso di insegnamento ha la durata di 70 ore comprensive di tutte le attivita' didattiche. Il corso di insegnamento con esercitazioni individuali di laboratorio ha di norma la durata di 120 ore complessive. Il corso di insegnamento integrato e' costituito da non piu' di due moduli didattici coordinati impartiti da piu' docenti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato. La frequenza ai corsi e' obbligatoria. Parte della attivita' pratica potra' essere svolta presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilita' del titolare del corso previa stipula di apposite convenzioni. Per l'accertamento di profitto il consiglio della struttura didattica puo' accorpare due discipline della stessa area in un unico esame, in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 20 e 22. Lo studente dovra' superare inoltre l'esame di laurea che consistera' nella discussione della tesi teorica o sperimentale. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in farmacia. Entro i primi tre anni del corso di laurea lo studente dovra' dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalita' dell'accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea. Art. 87 (Regolamento di Ateneo). - La facolta', nel recepire nel regolamento didattico, l'ordinamento didattico nazionale, indichera', per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai settori scientificodisciplinari indicati nell'art. 89, nel pieno rispetto del vincolo imposto dalle norme della Comunita' europea di cui al successivo art. 88. Art. 88 (Manifesto degli studi). - All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi il consiglio della struttura didattica determinera', con apposito regolamento e in conformita' al regolamento didattico di Ateneo, quanto espressamente previsto dal comma 2, dell'art. 11 della legge n. 341 / 1990. In particolare il consiglio di facolta': a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualita'. Stabilisce le denominazioni delle discipline che costituiscono i corsi monodisciplinari od integrati desumendole dai settori scientificodisciplinari indicati nell'art. 89 e nel vincolo della normativa nazionale e della Comunita' europea (*). Stabilisce inoltre le specificazioni piu' opportune (I, II, generale, avanzato, ecc.), che giovino a differenziare piu' esattamente il livello ed i contenuti didattici; b) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualita' integrata; c) indica le discipline di cui lo studente dovra' avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresi', le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto. ____________ (*) I contenuti delle materie previste della direttiva 85 / 432 / CEE, recepita nel decreto legislativo n. 258 / 1991, trovano riscontro nei settori scientifico, disciplinari indicati fra parentesi: biologia vegetale e animale (E02A; E08X; E13X); fisica (B01B); chimica generale ed inorganica (C03X); chimica organica (C05X); chimica analitica (C01A); chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali (C07X); biochimica generale ed applicata (medica) (E05A; E05B); anatomia e fisiologia; terminologia medica (E09A; E04A; F04A); microbiologia (E12X; F05X); farmacologia e farmacoterapia (E07X); tecnologia farmaceutica (C08X); tossicologia (E07X); farmacognosia (E07X; E08X); legislazione e, se del caso, deontologia (C08X). Art. 89 (Articolazione del corso di laurea). - Il corso di laurea e' articolato in conformita' al prospetto sottoriportato: Area 1 - Fisica - matematica (2 annualita'). Obiettivi dell'attivita' didattica sono: fornire le basi di fisica indispensabili per l'apprendimento delle discipline del corso di laurea; acquisire le competenze pratiche per l'uso dei mezzi di calcolo, la gestione del software e l'analisi dati. Settori scientificodisciplinari: A02A analisi matematica, A04A analisi numerica, A02B probabilita' e statistica matematica, B01B fisica, K05A sistemi di elaborazione delle informazioni, K05B informatica, S01B statistica per la ricerca sperimentale. Tutte le discipline dei sopraindicati settori come previste dalla Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 1994, e successive integrazioni e modificazioni di legge. Discipline obbligatorie, ai sensi della direttiva CEE 85 / 432: "Fisica" (settore B01B). Area 2 - Chimica (3 annualita'). Obiettivi dell'attivita' didattica sono: fornire i principi fondamentali della chimica generale ed inorganica nei suoi molteplici aspetti generali; fornire i principi basilari della chimica organica compresi il chimismo dei gruppi funzionali, la stereochimica ed i principali sistemi carbociclici ed eterociclici; fornire i principi basilari della chimica analitica indispensabili per affrontare le discipline del corso di laurea. Settori scientificodisciplinari: C01A chimica analitica, C03X chimica generale ed inorganica, C05X chimica organica. Tutte le discipline dei sopraindicati settori, come previste dalla Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 1994, e successive integrazioni e modificazioni di legge. Sono obbligatorie: almeno 1 annualita' nel settore C03X, almeno 1 annualita' nel settore C05X, almeno 0,5 annualita' nel settore C01A. Discipline obbligatorie, ai sensi della direttiva CEE 85 / 432: "chimica analitica" (settore C01A), "chimica generale ed inorganica" (settore C03X), "chimica organica" (settore C05X). Area 3 - Biologica (4 annualita'). Obiettivi della attivita' didattica sono: fornire le nozioni fondamentali dell'anatomia umana e della terminologia medica; fornire i concetti della biologia attraverso lo studio morfologico e funzionale dei costituenti degli organismi viventi vegetali ed animali oltre alle principali nozioni di farmacognosia; fornire le nozioni relative alle piante ad attivita' medicinale; fornire le conoscenze di base della biochimica generale ed applicata per lo studio delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici. Settori - scientificodisciplinari: E02A zoologia, E05A biochimica, E07X farmacologia, E08X biologia farmaceutica, E09A anatomia umana, E13X biologia applicata. Tutte le discipline dei sopraindicati settori, come previste dalla Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 1994, e successive integrazioni e modificazioni di legge. Discipline obbligatorie, ai sensi della direttiva CEE 85 / 432: "biologia vegetale" (settore E08X), "biologia animale" (settori E02A o E13X), "anatomia umana" (settore E09A), "biochimica" (settore E05A), "biochimica applicata" (settore E05A), "farmacognosia" (settori E07X o E08X). Area 4 - Fisiopatologica (3 annualita'). Obiettivi della attivita' didattica sono: fornire le basi di fisiologia generale e della terminologia medica; fornire le cognizioni generali sulla eziopatogenesi e sulla denominazione delle malattie umane e sulla terminologia medica; fornire sufficienti cognizioni di microbiologia ed igiene. Settori scientificodisciplinari: E04A fisiologia generale, E12X microbiologia generale, F04A patologia generale, F22A igiene generale ed applicata, F05X microbiologia e microbiologia clinica. Tutte le discipline dei sopraindicati settori, come previste dalla Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 1994, e successive integrazioni e modificazioni di legge. Discipline obbligatorie, ai sensi della direttiva CEE 85 / 432: "fisiologia generale" (settore E04A), "microbiologia" (settori F05X o E12X), "Patologia generale" (settore F04A). Area 5 - Farmaceutica - tecnologica (5 annualita'). Obiettivi della attivita' didattica sono: fornire una adeguata conoscenza della chimica farmaceutica riguardante la sintesi, le proprieta', i meccanismi di azione, l'utilizzazione delle principali classi di farmaci e le conoscenze fondamentali sui rapporti struttura attivita'; fornire la conoscenza delle metodologie per il riconoscimento ed il dosaggio dei farmaci secondo i metodi ufficiali previsti dalle farmacopee; fornire le basi per la manipolazione delle materie prime farmaceutiche, la loro utilizzazione nelle formulazioni di preparati terapeutici, le metodologie della tecnica farmaceutica, nonche' le norme legislative e deontologiche inerenti all'esercizio della attivita' professionale. Settori scientificodisciplinari: C07X chimica farmaceutica, C08X farmaceutico tecnologico applicativo. Tutte le discipline dei sopraindicati settori, come previste dalla Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 1994, e successive integrazioni e modificazioni di legge. Sono obbligatorie n. 4 annualita' nel settore C07X di cui due con esercitazioni individuali di laboratorio e 1 annualita' nel settore C08X con esercitazioni individuali di laboratorio. Discipline obbligatorie, ai sensi della direttiva CEE 85 / 432: "chimica farmaceutica e tossicologica" (settore C07X), "analisi dei medicinali" (settore C07X), "tecnologia, socio - economia e legislazione farmaceutiche" (settore C08X). Area 6 - Farmacologica (2 annualita'). Obiettivi della attivita' didattica sono: fornire i concetti fondamentali della farmacologia e farmacoterapia e della tossicologia per lo studio dei farmaci negli aspetti relativi alla somministrazione, all'azione, al metabolismo, alla tossicita'. Settore scientifico - disciplinare: E07X farmacologia. Tutte le discipline del sopraindicato settore, come previste dalla Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 1994, e successive integrazioni e modificazioni di legge. Discipline obbligatorie, ai sensi della direttiva CEE 85 / 432: "farmacologia e farmacoterapia" (settore E07X), "tossicologia" (settore E07X). Area delle competenze specifiche di sede (3 annualita'). Le tre annualita' da attivare, eventualmente divisibili in moduli, saranno costituite da tre corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati la cui denominazione sara' desunta tra le discipline afferenti ai settori scientificodisciplinari sotto indicati: C07X chimica farmaceutica, C08X farmaceutico tecnologico applicativo, E07X farmacologia. Tutte le discipline dei sopraindicati settori, come previste dalla Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 1994, e successive integrazioni e modificazioni di legge. Norme transitorie. Quando la facolta' si sara' adeguata al suddetto ordinamento didattico, di cui all'allegata tabella XXVII, gli studenti gia' iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento. La facolta' inoltre provvedera' a stabilire le modalita' per la convalida di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti gia' iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potra' essere esercitata entro i 5 anni dalla data di immatricolazione.". Il presente decreto sara' inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Cagliari, 20 ottobre 1997 Il rettore: Mistretta