Art. 3. Dopo l'art. 285 del medesimo titolo VIII relativo alla scuola di specializzazione in psichiatria, viene inserito il nuovo art. 286 relativo alla scuola di specializzazione in reumatologia con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi. Art. 286. Scuola di specializzazione in reumatologia La scuola di specializzazione in reumatologia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica. La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della reumatologia, comprensivo delle procedure diagnostiche e scientifiche specifiche della clinica e della terapia. La scuola rilascia il titolo di specialista in reumatologia. Il corso ha la durata di 4 anni. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502 / 1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico - disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline. Il numero massimo degli specializzandi per ciascun anno di corso e complessivamente per tutti gli anni previsti dalla scuola tenuto conto delle capacita' formative delle strutture e la sede amministrativa della stessa sono riportati nell'art. 265 (Ordinamento nazionale scuole). Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientificodisciplinari. A. - area propedeutica. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali di morfologia e fisiopatologia dei tessuti connettivi e dell'apparato muscolo - scheletrico e articolare allo scopo di conoscere le basi biologiche della fisiopatologia e della clinica delle malattie reumatiche; deve acquisire capacita' di riconoscere e valutare connessioni e reciproche influenze tra le malattie dell'apparato locomotore e quelle dei tessuti connettivi e di altri organi e apparati; deve altresi' acquisire gli strumenti per il continuo rinnovamento delle proprie conoscenze professionali. Settori: E05A Biochimica; E09A Anatomia umana; F01X Statistica medica; F03X Genetica medica; F04A Patologia generale; F05X Microbiologia e microbiologia clinica; F07H Reumatologia. B. - Area disciplinare di laboratorio e di diagnostica strumentale. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori di laboratorio applicati alle malattie reumatiche, con particolare riguardo alla immunologia, biochimica, ecografia, mineralometria ossea, capillaroscopia, istologia e diagnostica per immagini. Settori: F04B Patologia clinica; F06A Anatomia patologica; F07H Reumatologia; F18X Diagnostica per immagini e radioterapia; L18C Linguistica inglese. C. - Area disciplinare della patologia, clinica e terapia delle malattie reumatiche I. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze aggiornate di patologia e clinica per la diagnosi, la valutazione epidemiologica, gli aspetti economicosociali, la prevenzione, la terapia farmacologica, fisica, termale e ortopedica, le indicazioni chirurgiche e la riabilitazione delle malattie reumatiche. Deve inoltre saper riconoscere prontamente e trattare le principali condizioni di emergenza reumatologica. Settori: F07H Reumatologia; F16B Medicina fisica e riabilitazione; L18C Linguistica inglese. D. - Area disciplinare della patologia, clinica e terapia delle malattie reumatiche II. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze aggiornate di patologia e clinica per la diagnosi, la valutazione epidemiologica, gli aspetti economicosociali, la prevenzione, la terapia farmacologica, fisica, termale e ortopedica, le indicazioni chirurgiche e la riabilitazione delle malattie reumatiche. Deve inoltre saper riconoscere prontamente e trattare le principali condizioni di emergenza reumatologica. Settori: F07H Reumatologia; F16A Malattie dell'apparato locomotore; L18C Linguistica inglese. Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante. Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve: a) aver eseguito personalmente almeno 400 casi di patologia reumatologica; 40 almeno dei quali di natura sistemica, partecipando attivamente alla raccolta dei dati anamnestici ed obiettivi, alla programmazione degli interventi diagnostici e terapeutici razionali, e alla valutazione critica dei dati clinici; aver presentato almeno 10 malati negli incontri formali della scuola; b) aver eseguito almeno 40 artrocentesi con relativo esame del liquido sinoviale; aver praticato almeno 200 infiltrazioni intraarticolari e periarticolari a scopo terapeutico; c) aver eseguito almeno 400 esami di laboratorio inerenti la patologia reumatologica ed aver dimostrato di saper riconoscere i quadri istologici principali della patologia della membrana sinoviale; d) aver seguito la procedura di almeno 200 ecografie articolari e 200 capillaroscopie e averne eseguite personalmente rispettivamente 50 di ognuna; e) aver dimostrato di saper riconoscere e interpretare correttamente i radiogrammi, le scintigrafie, le TC e le RMN inerenti la patologia reumatologica; f) aver dimostrato capacita' di sintesi ed aver presentato nel quadriennio almeno due comunicazioni in congressi attinenti le malattie reumatiche. Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Perugia, 16 ottobre 1997 Il rettore: Calzoni