Art. 2.
  L'art. 265 (Ordinamento nazionale  scuole) del medesimo titolo VIII
viene  modificato  inserendo  in   ordine  alfabetico  la  scuola  di
specializzazione in "chirurgia plastica e ricostruttiva" nel modo che
segue:
  "Art. 265  (Ordinamento nazionale scuole). -  Denominazione e sede:
4)  chirurgia  plastica  e  ricostruttiva,  dip.to  di  chirurgia  ed
emergenze chirurgiche, sez. di  chirurgia generale e vascolare; posti
annui: 4; numero complessivo: 20".