Art. 2. L'art. 265 (Ordinamento nazionale scuole) del medesimo titolo VIII viene modificato inserendo in ordine alfabetico la scuola di specializzazione in "chirurgia plastica e ricostruttiva" nel modo che segue: "Art. 265 (Ordinamento nazionale scuole). - Denominazione e sede: 4) chirurgia plastica e ricostruttiva, dip.to di chirurgia ed emergenze chirurgiche, sez. di chirurgia generale e vascolare; posti annui: 4; numero complessivo: 20".