Art. 3.
  Dopo l'art.  268 del medesimo  titolo VIII relativo alla  scuola di
specializzazione in chirurgia generale,  viene inserito il nuovo art.
269 relativo alla Scuola di  specializzazione in chirurgia plastica e
ricostruttiva  con conseguente  scorrimento  della numerazione  degli
articoli successivi.
  Art.  269  (Scuola  di  specializzazione in  chirurgia  plastica  e
ricostruttiva). - La Scuola di specializzazione in chirurgia plastica
e  ricostruttiva  risponde  alle   norme  generali  delle  scuole  di
specializzazione dell'area medica.
  La Scuola  ha lo  scopo di formare  medici specialisti  nel settore
professionale della chirurgia plastica e ricostruttiva.
  La Scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia plastica e
ricostruttiva.
  Il corso ha la durata di 5 anni.
  Concorrono  al  funzionamento  della   Scuola  le  strutture  della
facolta'  di medicina  e chirurgia  e quelle  del Servizio  sanitario
nazionale  individuate nei  protocolli  d'intesa di  cui all'art.  6,
comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale
universitario appartenente ai  settori scientificodisciplinari di cui
alla tabella  A e  quello dirigente ospedaliero  delle corrispondenti
aree funzionali e discipline.
  Il numero massimo degli specializzandi  per ciascun anno di corso e
complessivamente  per tutti  gli  anni previsti  dalla Scuola  tenuto
conto   delle  capacita'   formative  delle   strutture  e   la  sede
amministrativa della stessa sono riportati nell'art. 265 (Ordinamento
nazionale scuole).
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                                                            Tabella A
  AREE  DI  ADDESTRAMENTO   PROFESSIONALIZZANTE  E  RELATIVI  SETTORI
SCIENTIFICO-DISCIPLINARI
 A) Area propedeutica generale.
  Obiettivi: lo specializzando deve  conseguire la preparazione sulle
conoscenze di  base utili  per la pratica  applicativa di  genetica e
biologia dei trapianti, di  embriologia con particolare riguardo alla
teratologia,  di anatomia  ed  istologia normale  e patologica  della
cute, parti molli ed  annessi, della fisiopatologia della riparazione
tissutale con particolare riguardo alle ustioni.
  Settori: E09A anatomia umana, E09B istologia, F03X genetica medica,
F04A patologia generale, F06A anatomia pagologica.
 B) Area propedeutica clinica.
  Obiettivi:  lo specializzando  deve conseguire  la preparazione  di
base  necessaria  all'esecuzione  di   un  intervento  chirurgico  in
elezione ed in urgenza e  per fronteggiare le differenti eventualita'
che possono presentarsi nell'esercizio dell'attivita' chirurgica.
  Settori: F08A chirurgia generale, F08B chirurgia plastica.
 C) Area clinica complementare.
  Obiettivi:   l'area  deve   fornire  le   conoscenze  cliniche   ed
applicative integrative della chirurgia plastica.
  Settori: F10X urologia, F12B neurochirurgia, F13C chirurgia maxillo
facciale, F15A otorinolaringoiatria, F17X malattie cutanee e veneree,
F20X ginecologia ed ostetricia.
 D) Area disciplinare terapia e tecnica chirurgica.
  Obiettivi: l'area  deve fornire la preparazione  di base necessaria
all'approfondimento della diagnostica, della patologia, della clinica
e delle moderne tecniche chirurgiche  necessarie per la pratica delle
specialita'.
  Settore: F08B chirurgia plastica.
 E) Area disciplinare metodologie complementari.
  Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze utili per
la pratica applicativa delle metodologie di gestione e programmazione
dell'attivita'  chirurgica,  delle  applicazioni  tecnologiche  e  di
diagnostica strumentale, dei biomateriali e delle banche dei tessuti,
delle terapie riabilitative.
  Settori: E07X  farmacologia, E10X biofisica medica,  F08B chirurgia
plastica.
                                                            Tabella B
                       STANDARD COMPLESSIVO DI
                  ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE
  Per essere  ammesso all'esame finale di  diploma, lo specializzando
deve   dimostrare   d'aver   raggiunto  una   completa   preparazione
professionale specifica, basata sulla dimostrazione:
  a) aver frequentato un reparto  di chirurgia generale e/o chirurgia
d'urgenza e pronto soccorso per un periodo di 6 mesi;
  b) aver  personalmente eseguito atti medici  specialistici, come di
seguito specificato:
  I - almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 10%
condotti come primo operatore;
  II - almeno 120 interventi di  media chirurgia, dei quali almeno il
20% condotti come primo operatore;
  III  -  almeno  250  interventi di  piccola  chirurgia  generale  e
specialistica, dei quali almeno il 30% condotti come primo operatore.
  Infine, lo  specializzando deve  aver partecipato  alla conduzione,
secondo   le  norme   di   buona  pratica   clinica,   di  almeno   3
sperimentazioni cliniche controllate.
  Nel   regolamento   didattico   d'Ateneo   verranno   eventualmente
specificate le tipologie  dei diversi interventi ed  il relativo peso
specifico.
  Il  presente  decreto  viene  inviato per  la  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Perugia, 16 ottobre 1997
                                                  Il rettore: Calzoni