Art. 3. Dopo l'art. 268 del medesimo titolo VIII relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia generale, viene inserito il nuovo art. 269 relativo alla Scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi. Art. 269 (Scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva). - La Scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica. La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della chirurgia plastica e ricostruttiva. La Scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva. Il corso ha la durata di 5 anni. Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientificodisciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente ospedaliero delle corrispondenti aree funzionali e discipline. Il numero massimo degli specializzandi per ciascun anno di corso e complessivamente per tutti gli anni previsti dalla Scuola tenuto conto delle capacita' formative delle strutture e la sede amministrativa della stessa sono riportati nell'art. 265 (Ordinamento nazionale scuole). ------------ Tabella A AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI A) Area propedeutica generale. Obiettivi: lo specializzando deve conseguire la preparazione sulle conoscenze di base utili per la pratica applicativa di genetica e biologia dei trapianti, di embriologia con particolare riguardo alla teratologia, di anatomia ed istologia normale e patologica della cute, parti molli ed annessi, della fisiopatologia della riparazione tissutale con particolare riguardo alle ustioni. Settori: E09A anatomia umana, E09B istologia, F03X genetica medica, F04A patologia generale, F06A anatomia pagologica. B) Area propedeutica clinica. Obiettivi: lo specializzando deve conseguire la preparazione di base necessaria all'esecuzione di un intervento chirurgico in elezione ed in urgenza e per fronteggiare le differenti eventualita' che possono presentarsi nell'esercizio dell'attivita' chirurgica. Settori: F08A chirurgia generale, F08B chirurgia plastica. C) Area clinica complementare. Obiettivi: l'area deve fornire le conoscenze cliniche ed applicative integrative della chirurgia plastica. Settori: F10X urologia, F12B neurochirurgia, F13C chirurgia maxillo facciale, F15A otorinolaringoiatria, F17X malattie cutanee e veneree, F20X ginecologia ed ostetricia. D) Area disciplinare terapia e tecnica chirurgica. Obiettivi: l'area deve fornire la preparazione di base necessaria all'approfondimento della diagnostica, della patologia, della clinica e delle moderne tecniche chirurgiche necessarie per la pratica delle specialita'. Settore: F08B chirurgia plastica. E) Area disciplinare metodologie complementari. Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze utili per la pratica applicativa delle metodologie di gestione e programmazione dell'attivita' chirurgica, delle applicazioni tecnologiche e di diagnostica strumentale, dei biomateriali e delle banche dei tessuti, delle terapie riabilitative. Settori: E07X farmacologia, E10X biofisica medica, F08B chirurgia plastica. Tabella B STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione: a) aver frequentato un reparto di chirurgia generale e/o chirurgia d'urgenza e pronto soccorso per un periodo di 6 mesi; b) aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato: I - almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 10% condotti come primo operatore; II - almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore; III - almeno 250 interventi di piccola chirurgia generale e specialistica, dei quali almeno il 30% condotti come primo operatore. Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate. Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico. Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Perugia, 16 ottobre 1997 Il rettore: Calzoni