Art. 2. Modalita' e termini di esercizio della facolta' di riscatto 1. La domanda di riscatto va presentata entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di iscrizione del promotore finanziario dell'INPS. 2. Il riscatto viene esercitato mediante presentazione di apposita istanza alla sede competente dell'INPS, corredata dalla certificazione della Consob attestante il periodo di svolgimento del praticantato, ovvero, in luogo di questa, da autocertificazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 3. In via tansitoria e per i periodi di praticantato esauriti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di sei mesi di cui al comma 1 decorre da tale data.