Art. 2.
     Modalita' e termini di esercizio della facolta' di riscatto
  1. La domanda di riscatto va presentata entro il termine perentorio
di  sei  mesi dalla  data  di  iscrizione del  promotore  finanziario
dell'INPS.
  2. Il riscatto viene  esercitato mediante presentazione di apposita
istanza   alla    sede   competente   dell'INPS,    corredata   dalla
certificazione della Consob attestante  il periodo di svolgimento del
praticantato, ovvero, in luogo  di questa, da autocertificazione resa
ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
  3.  In via  tansitoria e  per  i periodi  di praticantato  esauriti
precedentemente alla data di entrata  in vigore del presente decreto,
il termine di sei mesi di cui al comma 1 decorre da tale data.