Art. 3. Pagamento dell'onere di riscatto 1. Il riscatto di cui al presente decreto comporta l'autorizzazione al versamento per l'intero periodo di praticantato, e proporzionalmente alla durata di esso, degli oneri previsti dall'art. 2, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. 2. Il pagamento dell'onere di riscatto deve essere effettuato, a pena di decadenza, in unica soluzione entro sessanta giorni dalla data di ricezione della lettera dell'INPS di comunicazione dell'accoglimento della domanda di autorizzazione al riscatto. 3. A domanda dell'interessato, da presentare entro il medesimo termine di sessanta giorni indicato nel comma 2, il versamento dell'onere di riscatto puo' essere effettuato in non piu' di quattro rate semestrali, con la maggiorazione dell'interesse annuo al tasso legale. Roma, 22 ottobre 1997 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Treu p. Il Ministro del tesoro Pinza