Art. 3.
                   Pagamento dell'onere di riscatto
  1. Il riscatto di cui al presente decreto comporta l'autorizzazione
al   versamento    per   l'intero   periodo   di    praticantato,   e
proporzionalmente alla durata di esso, degli oneri previsti dall'art.
2, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
  2. Il  pagamento dell'onere di  riscatto deve essere  effettuato, a
pena di  decadenza, in  unica soluzione  entro sessanta  giorni dalla
data   di  ricezione   della  lettera   dell'INPS  di   comunicazione
dell'accoglimento della domanda di autorizzazione al riscatto.
  3.  A domanda  dell'interessato,  da presentare  entro il  medesimo
termine  di  sessanta giorni  indicato  nel  comma 2,  il  versamento
dell'onere di riscatto puo' essere  effettuato in non piu' di quattro
rate semestrali,  con la maggiorazione dell'interesse  annuo al tasso
legale.
   Roma, 22 ottobre 1997
                                     Il Ministro del lavoro
                                   e della previdenza sociale
                                              Treu
 p. Il Ministro del tesoro
           Pinza