Art. 6. Concorrono al funzionamento della scuola: a) la sezione di medicina interna II del dipartimento di medicina clinica e sperimentale della facolta' di medicina e chirurgia, i dipartimenti, istituti, centri dell'Universita' di Ferrara cui afferiscono le discipline contemplate dai settori scientifico - disciplinari indicati nella tabella A in riferimento alle aree di addestramento professionalizzante; b) le strutture universitarie di altro Ateneo convenzionate o consorziate per lo sviluppo dell'attivita' didattica ai sensi dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 / 1980 e successive modifiche e integrazioni; c) le strutture individuate con i protocolli convenzionali previsti dall'art. 2, comma 5, delle norme comuni stabilite dal regolamento didattico di Ateneo nei termini previsti dai protocolli stessi.