Art. 6.
  Concorrono al funzionamento della scuola:
  a) la sezione  di medicina interna II del  dipartimento di medicina
clinica  e sperimentale  della facolta'  di medicina  e chirurgia,  i
dipartimenti,  istituti,  centri   dell'Universita'  di  Ferrara  cui
afferiscono  le  discipline  contemplate dai  settori  scientifico  -
disciplinari indicati  nella tabella  A in  riferimento alle  aree di
addestramento professionalizzante;
  b)  le  strutture universitarie  di  altro  Ateneo convenzionate  o
consorziate  per  lo  sviluppo   dell'attivita'  didattica  ai  sensi
dell'art. 92  del decreto  del Presidente della  Repubblica n.  382 /
1980 e successive modifiche e integrazioni;
  c) le strutture individuate con i protocolli convenzionali previsti
dall'art. 2,  comma 5, delle  norme comuni stabilite  dal regolamento
didattico di Ateneo nei termini previsti dai protocolli stessi.