Art. 2. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1997, il vino a denominazione di origine controllata "Valsusa" proveniente da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n.164 - la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine controllata "Valsusa" entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.