Art. 2.
  I  soggetti  che intendono  porre  in  commercio, a  partire  dalla
vendemmia  1997,  il  vino  a denominazione  di  origine  controllata
"Valsusa" proveniente  da vigneti non ancora  iscritti, conformemente
alle  disposizioni  del  relativo disciplinare  di  produzione,  sono
tenuti ad effettuare - ai sensi  e per gli effetti dell'art. 15 della
legge 10  febbraio 1992, n.164  - la denuncia dei  rispettivi terreni
vitati  ai fini  dell'iscrizione dei  medesimi all'apposito  albo dei
vigneti della  denominazione di  origine controllata  "Valsusa" entro
quarantacinque  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto.