Art. 4.
  Chiunque produce,  vende, pone  in vendita o  comunque distribuisce
per  il consumo  vino  con la  denominazione  di origine  controllata
"Valsusa" e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni
e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 31 ottobre 1997
                                               Il dirigente: Adinolfi