IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, recante l'approvazione del regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche, ai sensi dell' art. 731 del codice della navigazione, come modificato dall'art. 3 della legge 13 maggio 1983, n. 213; Visto l'art. 27, comma 1, del suindicato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, per il quale le visite mediche per l'accertamento dell'idoneita' psicofisica necessaria per conseguire o mantenere in esercizio licenze ed attestati aeronautici, possono essere effettuate presso uno degli uffici di sanita' marittima ed aerea, servizio assistenza sanitaria ai naviganti (S.A.S.N.) del Ministero della sanita' o presso uno degli istituti medico legali dell'Aeronautica militare, o presso altri qualificati organi sanitari da autorizzare nelle forme previste dallo stesso articolo; Visto, in particolare, l'art. 33, comma 1, del suindicato regolamento per il quale, fermo restando quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, le spese relative alle visite di accertamento dell'idoneita' psicofisica (iniziali, periodiche, straordinarie e di appello) sono a carico dell'esaminando; Visto il comma secondo dello stesso art. 33 per il quale le tariffe delle prestazioni sanitarie erogate per le predette visite sono stabilite con decreto del Ministro della sanita', sentito il Ministro della difesa, fatte salve le tariffe per le prestazioni erogate presso gli istituti medico legali dell'aeronautica militare; Ritenuto di determinare la tariffa per la visita medica e per il giudizio di idoneita' psicofisica al volo in complessive L. 55.000; Ritenuto, altresi', di applicare alle visite e prestazioni specialistiche ed alle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio effettuate presso i poliambulatori del Ministero della sanita', le tariffe per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale approvate con decreto ministeriale 22 luglio 1996, e successive modificazioni ed integrazioni; Acquisito il parere del Ministero della difesa, espresso con la nota n. 4269/E.XVI.14 del 4 dicembre 1996; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il decreto 27 dicembre 1996, n. 704, concernente: "Regolamento recante norme sulla individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della sanita'"; Decreta: Art. 1. Fermo restando quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, la tariffa della visita medica di accertamento (iniziale, periodica, straordinaria e di appello) effettuata presso gli ambulatori del Ministero della sanita' o presso altri qualificati organi sanitari all'uopo autorizzati comprensiva del giudizio d'idoneita' psicofisica, e' fissata in complessive L. 55.000.