Art. 2.
  Le  tariffe  delle  visite  e prestazioni  specialistiche  e  delle
prestazioni di  diagnostica strumentale e di  laboratorio effettuate,
ai fini di cui all'art. 1,  presso gli ambulatori del Ministero della
sanita' ovvero  presso gli  ambulatori dei  medici o  delle strutture
sanitarie  a rapporto  di convenzionamento  esterno con  il Ministero
medesimo,  sono   determinate  nella   misura  fissata   dal  decreto
ministeriale   22  luglio   1996,  e   successive  modificazioni   ed
integrazioni.