Art. 2. Le tariffe delle visite e prestazioni specialistiche e delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio effettuate, ai fini di cui all'art. 1, presso gli ambulatori del Ministero della sanita' ovvero presso gli ambulatori dei medici o delle strutture sanitarie a rapporto di convenzionamento esterno con il Ministero medesimo, sono determinate nella misura fissata dal decreto ministeriale 22 luglio 1996, e successive modificazioni ed integrazioni.