Art. 3.
  L'importo corrispondente alle tariffe delle prestazioni di cui agli
articoli  1 e  2 erogate  presso gli  ambulatori del  Ministero della
sanita' deve essere  versato alle entrate dello Stato,  capo XX, cap.
3620  con  le modalita'  in  uso  presso le  strutture  ambulatoriali
ministeriali  per il  versamento delle  quote di  partecipazione alla
spesa.