Art. 4. Le tariffe di cui agli articoli 1 e 2 saranno applicate con effetto dalla data in cui le relative prestazioni saranno erogate dagli ambulatori del Ministero, ovvero dalla data di decorrenza dell'autorizzazione concessa ai qualificati organi sanitari per l'espletamento di dette prestazioni. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 agosto 1997 Il Ministro: Bindi Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1997 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 297