Art. 4.
  Le tariffe di cui agli articoli 1 e 2 saranno applicate con effetto
dalla  data in  cui  le relative  prestazioni  saranno erogate  dagli
ambulatori   del  Ministero,   ovvero   dalla   data  di   decorrenza
dell'autorizzazione  concessa  ai  qualificati  organi  sanitari  per
l'espletamento di dette prestazioni.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo  e   verra'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 7 agosto 1997
                                                   Il Ministro: Bindi
 Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1997
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 297