Art. 4.
                       Contenimento del rumore
  1. Per  gli adempimenti  di cui  all'art. 3,  comma 1,  lettera m),
punti  1),  2) e  4),  della  legge 26  ottobre  1995,  n. 447,  sono
istituite due commissioni incaricate  di predisporre criteri generali
per la definizione, rispettivamente:
  a) di procedure antirumore in  tutte le attivita' aeroportuali come
definite all'art.  3, comma 1, lettera  m), punto 3), della  legge 26
ottobre 1995, n. 447;
  b) delle zone  di rispetto per le aree e  le attivita' aeroportuali
ed  ai criteri  per regolare  l'attivita' urbanistica  nelle zone  di
rispetto;
  c) della classificazione degli aeroporti in relazione al livello di
inquinamento  acustico   e  delle  caratteristiche  dei   sistemi  di
monitoraggio.
  2. La commissione istituita per gli  adempimenti di cui al comma 1,
lettere a) e b), e' presieduta dal presidente dell'Ente nazionale per
l'aviazione  civile o  da  un  suo delegato  ed  e'  composta da  due
rappresentanti    dell'Ente    stesso     ed    un    rappresentante,
rispettivamente, del Ministero  dell'ambiente, dell'Agenzia nazionale
per la protezione dell'ambiente, dell'Ente nazionale di assistenza al
volo, dei vettori aerei e delle societa' di gestione aeroportuale.
  3. La commissione istituita per gli  adempimenti di cui al comma 1,
lettera  b), e'  presieduta dal  direttore del  servizio inquinamento
atmosferico,  acustico e  per le  industrie a  rischio del  Ministero
dell'ambiente  o   da  un  suo   delegato  ed  e'  composta   da  due
rappresentanti del Ministero dell'ambiente  e dell'Ente nazionale per
l'aviazione   civile    ed   un    rappresentante,   rispettivamente,
dell'Agenzia  nazionale per  la  protezione dell'ambiente,  dell'Ente
nazionale  per  l'assistenza  al  volo, dei  vettori  aerei  e  delle
societa' di gestione aeroportuale.
  4.  I  lavori delle  commissioni  di  cui  ai precedenti  commi  si
concludono entro trenta giorni dall'insediamento.