Art. 3.
  1. Fermo restando il valore  massimo ammissibile di cui all'art. 2,
nell'esercizio dei  poteri di deroga  di cui all'art. 18  del decreto
del Presidente  della Repubblica 24  maggio 1988, n. 236,  la regione
Toscana e' tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad
adottare i valori che assicurino l'erogazione di acqua della migliore
qualita' possibile.