Art. 6. Personale con qualifica ad personam di ispettore generale e di direttore di divisione ex art. 15, comma 1, legge 9 marzo 1989, n. 88 1. Per il personale con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione, gli incrementi di cui ai commi numeri 1, 2 e 3 del precedente art. 2 non comportano il riassorbimento degli assegni ad personam eventualmente attribuiti a seguito di inquadramento nella specifica posizione rivestita dal personale interessato. 2. A valere sul fondo di cui all'art. 54, comma 2, del 1 CCNL ed entro i limiti dello stesso, i compensi ivi previsti al comma 3, lettera c), sono incrementabili da parte dell'amministrazione nei confronti delle singole unita' di personale, tenuto conto anche dei criteri elaborati dalla commissione di cui al comma 7 dell'art. 44 del contratto stesso, sino ad un importo massimo di L. 700.000 mensili per dodici mensilita' a decorrere dal 1 gennaio 1997. ---------- Dichiarazione congiunta Le parti concordano che la componente di finanziamento del fondo per la retribuzione accessoria di cui all'art. 54, comma 3, lettera a), del CCNL sottoscritto in data 19 novembre 1996 ai sensi dell'art. 51, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 29 / 1993, formata ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 138 / 1992, e' valutata in termini dinamici coerentemente con le esigenze operative e di autonomia dell'amministrazione del CONI in relazione alle espresse finalita' sancite dalla legge medesima, considerato altresi' che detta disposizione di legge si applica a tutti i dipendenti del CONI, atteso che l'intera attivita' dell'Ente persegue fini istituzionali di cui all'art. 3 della legge 16 febbraio 1942, n. 426.