Art. 6.
                 Personale con qualifica ad personam
          di ispettore generale e di direttore di divisione
           ex art. 15, comma 1, legge 9 marzo 1989, n. 88
  1.  Per il  personale  con  qualifica di  ispettore  generale e  di
direttore di divisione, gli incrementi di  cui ai commi numeri 1, 2 e
3  del  precedente art.  2  non  comportano il  riassorbimento  degli
assegni   ad  personam   eventualmente   attribuiti   a  seguito   di
inquadramento  nella  specifica  posizione  rivestita  dal  personale
interessato.
  2. A valere  sul fondo di cui  all'art. 54, comma 2, del  1 CCNL ed
entro i  limiti dello  stesso, i  compensi ivi  previsti al  comma 3,
lettera  c), sono  incrementabili da  parte dell'amministrazione  nei
confronti delle singole  unita' di personale, tenuto  conto anche dei
criteri elaborati  dalla commissione di  cui al comma 7  dell'art. 44
del  contratto stesso,  sino  ad  un importo  massimo  di L.  700.000
mensili per dodici mensilita' a decorrere dal 1 gennaio 1997.
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                       Dichiarazione congiunta
  Le parti  concordano che la  componente di finanziamento  del fondo
per la retribuzione  accessoria di cui all'art. 54,  comma 3, lettera
a), del CCNL sottoscritto in data 19 novembre 1996 ai sensi dell'art.
51, commi  1 e  2 del decreto  legislativo n. 29  / 1993,  formata ai
sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 138 / 1992, e' valutata in
termini  dinamici  coerentemente  con  le  esigenze  operative  e  di
autonomia dell'amministrazione  del CONI  in relazione  alle espresse
finalita'  sancite dalla  legge  medesima,  considerato altresi'  che
detta disposizione di legge si applica a tutti i dipendenti del CONI,
atteso che  l'intera attivita' dell'Ente persegue  fini istituzionali
di cui all'art. 3 della legge 16 febbraio 1942, n. 426.