Art. 10. Operativita' e decorrenze dei nuovi istituti economici 1. La decorrenza economica dei nuovi istituti retributivi che si ricollegano alla responsabilita' rivestita e ai risultati espressi dal dirigente di cui agli articoli 40 e seguenti del CCNL 1994 - 97, come disciplinati dagli articoli da 4 a 7 del presente CCNL, e' fissata al 1 settembre 1997. 2. Nell'ipotesi che l'entrata in vigore del presente CCNL risultasse successiva a tale data, le competenze relative alla retribuzione di posizione e di risultato definite ai sensi del presente CCNL verranno erogate al netto degli importi effettivamente percepiti con riferimento ai pregressi istituti e per il periodo intercorrente tra il 1 settembre 1997 e la data di effettiva entrata in vigore del presente CCNL.