Art. 10.
        Operativita' e decorrenze dei nuovi istituti economici
  1. La  decorrenza economica dei  nuovi istituti retributivi  che si
ricollegano alla  responsabilita' rivestita  e ai  risultati espressi
dal dirigente di cui agli articoli 40  e seguenti del CCNL 1994 - 97,
come  disciplinati dagli  articoli da  4 a  7 del  presente CCNL,  e'
fissata al 1 settembre 1997.
  2.  Nell'ipotesi   che  l'entrata  in  vigore   del  presente  CCNL
risultasse  successiva  a  tale  data, le  competenze  relative  alla
retribuzione  di  posizione e  di  risultato  definite ai  sensi  del
presente CCNL verranno erogate  al netto degli importi effettivamente
percepiti  con riferimento  ai pregressi  istituti e  per il  periodo
intercorrente tra il 1 settembre 1997  e la data di effettiva entrata
in vigore del presente CCNL.