Art. 11.
              Retribuzione spettante nei casi di assenze
                obbligatorie e di distacchi sindacali
  1.  Nei  casi di  assenze  obbligatorie  previste  per legge  e  di
distacco  sindacale  secondo  la  disciplina  vigente,  competono  al
dirigente,  oltre   alla  retribuzione  tabellare   e  all'indennita'
integrativa  speciale,  la  retribuzione  individuale  di  anzianita'
eventualmente  acquisita,  gli  eventuali   assegni  ad  personam  in
godimento e le eventuali indennita'  previste per legge con carattere
di  generalita',  compete  altresi'   la  retribuzione  di  posizione
corrispondente  all'incarico attribuito  al  momento del  verificarsi
dell'evento o del distacco.