Art. 11. Retribuzione spettante nei casi di assenze obbligatorie e di distacchi sindacali 1. Nei casi di assenze obbligatorie previste per legge e di distacco sindacale secondo la disciplina vigente, competono al dirigente, oltre alla retribuzione tabellare e all'indennita' integrativa speciale, la retribuzione individuale di anzianita' eventualmente acquisita, gli eventuali assegni ad personam in godimento e le eventuali indennita' previste per legge con carattere di generalita', compete altresi' la retribuzione di posizione corrispondente all'incarico attribuito al momento del verificarsi dell'evento o del distacco.