Art. 15.
         Rideterminazione dei contingenti per l'attribuzione
            dei livelli differenziati di professionalita'
  1. Ai  sensi e  per gli  effetti di  quanto previsto  dall'art. 38,
comma 1, del CCNL 1994 - 97, il contingente relativo al primo livello
differenziato di  professionalita' previsto  dall'art. 14,  comma 12,
del decreto del  Presidente della Repubblica 13 gennaio  1990, n. 43,
e' rideterminato, a decorrere dal l settembre 1997, nell'80 per cento
della  dotazione organica  delle  specifiche tipologie  professionali
disciplinate  dalla presente  sezione seconda.  Tale rideterminazione
da'   attuazione  all'esigenza   del  richiamato   art.  38   di  una
ricomposizione   della   decima   qualifica  professionale   su   due
fondamentali  livelli economici  di carriera,  configurando l'attuale
livello iniziale essenzialmente come punto di accesso e di formazione
di durata  non superiore a  quanto stabilito dall'art. 14,  comma 12,
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 / 1990.
  2.  La realizzazione,  contrattualmente  finanziata, del  ridisegno
della  consistenza  quantitativa   dei  livelli  di  professionalita'
previsto dal comma 1 costituisce condizione necessaria per assicurare
il pieno utilizzo  delle risorse, cosi' come  stabilito dall'art. 38,
comma 2, del CCNL 1994 - 97. Conseguentemente l'Ente assume opportune
iniziative per  contenere i tempi  di attuazione delle  relative fasi
operative.
  3.  In relazione  a quanto  previsto  dal comma  precedente, ed  in
presenza di  posti vacanti  e di personale  idoneo, l'Ente  indice le
selezioni previste dall'art.  38, commi 3 e  seguenti, con decorrenza
giuridica  ed economica  dal primo  settembre  di ciascun  anno ed  a
partire dal  1 settembre  1997, al fine  di assicurare,  comunque nel
rispetto dei requisiti e criteri  stabiliti dal predetto articolo, il
conferimento di tutte  le posizioni attribuibili in  ciascuno dei due
livelli  differenziati   di  professionalita'.   In  sede   di  prima
applicazione, il possesso dei  requisiti richiesti per l'attribuzione
dei livelli differenziati di professionalita', tenuto conto di quanto
previsto  dagli   articoli  36  del  decreto   del  Presidente  della
Repubblica  n. 411  /  1976 e  22 del  decreto  del Presidente  della
Repubblica n. 267 / 1988, e'  accertato con riferimento alla data del
1 settembre 1997.
  4.  In sede  di prima  applicazione i  professionisti inseriti  nel
livello iniziale  della decima  qualifica che  siano in  possesso del
requisito di una anzianita' di  servizio nel livello non inferiore ad
8 anni alla  data del 1 settembre 1997 verranno  inquadrati nel primo
livello  differenziato  di  professionalita' previsto  dall'art.  14,
comma  12, del  decreto del  Presidente della  Repubblica 13  gennaio
1990, n.  43, con  decorrenza economica e  giuridica dal  1 settembre
1997.