Art. 15. Rideterminazione dei contingenti per l'attribuzione dei livelli differenziati di professionalita' 1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 38, comma 1, del CCNL 1994 - 97, il contingente relativo al primo livello differenziato di professionalita' previsto dall'art. 14, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43, e' rideterminato, a decorrere dal l settembre 1997, nell'80 per cento della dotazione organica delle specifiche tipologie professionali disciplinate dalla presente sezione seconda. Tale rideterminazione da' attuazione all'esigenza del richiamato art. 38 di una ricomposizione della decima qualifica professionale su due fondamentali livelli economici di carriera, configurando l'attuale livello iniziale essenzialmente come punto di accesso e di formazione di durata non superiore a quanto stabilito dall'art. 14, comma 12, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 / 1990. 2. La realizzazione, contrattualmente finanziata, del ridisegno della consistenza quantitativa dei livelli di professionalita' previsto dal comma 1 costituisce condizione necessaria per assicurare il pieno utilizzo delle risorse, cosi' come stabilito dall'art. 38, comma 2, del CCNL 1994 - 97. Conseguentemente l'Ente assume opportune iniziative per contenere i tempi di attuazione delle relative fasi operative. 3. In relazione a quanto previsto dal comma precedente, ed in presenza di posti vacanti e di personale idoneo, l'Ente indice le selezioni previste dall'art. 38, commi 3 e seguenti, con decorrenza giuridica ed economica dal primo settembre di ciascun anno ed a partire dal 1 settembre 1997, al fine di assicurare, comunque nel rispetto dei requisiti e criteri stabiliti dal predetto articolo, il conferimento di tutte le posizioni attribuibili in ciascuno dei due livelli differenziati di professionalita'. In sede di prima applicazione, il possesso dei requisiti richiesti per l'attribuzione dei livelli differenziati di professionalita', tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 411 / 1976 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 267 / 1988, e' accertato con riferimento alla data del 1 settembre 1997. 4. In sede di prima applicazione i professionisti inseriti nel livello iniziale della decima qualifica che siano in possesso del requisito di una anzianita' di servizio nel livello non inferiore ad 8 anni alla data del 1 settembre 1997 verranno inquadrati nel primo livello differenziato di professionalita' previsto dall'art. 14, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43, con decorrenza economica e giuridica dal 1 settembre 1997.