Art. 16. Costituzione e finanziamento del Fondo per la retribuzione accessoria 1. Il Fondo per la retribuzione accessoria di cui all'art. 39 del CCNL 1994 - 97 sara' reso operativo a decorrere dal 1 settembre 1997 secondo i criteri di finanziamento previsti dall'art. 40 del predetto CCNL e con le ulteriori specificazioni contenute nei commi che seguono. 2. Le somme di cui all'art. 40, comma 1, lettera a), del CCNL 1994 - 97, sono determinate con riferimento al personale destinatario della presente sezione, sulla base degli importi erogati ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 / 1990 al personale stesso per l'anno 1995. In sede di prima applicazione il Fondo per la retribuzione accessoria e' decurtato delle somme eventualmente erogate a titolo di compensi per lavoro straordinario dall'1 settembre 1997 e sino alla data di entrata in vigore del presente CCNL. 3. Le maggiorazioni retributive per incarichi di coordinamento di cui all'art. 40, comma 1, lettera c), del CCNL 1994 - 97 sono valutate, ai fini della alimentazione del Fondo per la retribuzione accessoria, con riferimento agli importi spettanti per l'anno 1995. 4. In base a quanto previsto dall'art. 40, comma 1, lettera e), del CCNL 1994 - 97, il Fondo per la retribuzione accessoria e' altresi' incrementato di una misura pari a L. 2.650.000 annue lorde per ogni professionista in servizio al 31 dicembre 1995. 5. Relativamente all'esercizio 1997 il fondo della retribuzione accessoria determinato ai sensi dei commi precedenti va rapportato a 4 / 12(elevato a)mi con riferimento alle voci costitutive che vengono erogate sulla base di dodici mensilita' annue ed a 5 / 13(elevato a)mi con riferimento alle voci retributive che vengono erogate sulla base di tredici mensilita' annue, in considerazione della citata decorrenza del 1 settembre 1997. 6. A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto, con riferimento ai soli primi otto mesi del 1997, e' riconosciuto ai professionisti del Coni un emolumento una tantum lordo fisso pari a L. 1.900.000 procapite a titolo di acconto contrattuale.