Art. 16.
                     Costituzione e finanziamento
              del Fondo per la retribuzione accessoria
  1. Il Fondo  per la retribuzione accessoria di cui  all'art. 39 del
CCNL 1994 - 97 sara' reso  operativo a decorrere dal 1 settembre 1997
secondo i criteri di finanziamento previsti dall'art. 40 del predetto
CCNL  e  con le  ulteriori  specificazioni  contenute nei  commi  che
seguono.
  2. Le somme di cui all'art. 40,  comma 1, lettera a), del CCNL 1994
-  97, sono  determinate  con riferimento  al personale  destinatario
della presente  sezione, sulla  base degli  importi erogati  ai sensi
dell'art. 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.
43  / 1990  al personale  stesso per  l'anno 1995.  In sede  di prima
applicazione  il Fondo  per la  retribuzione accessoria  e' decurtato
delle somme  eventualmente erogate  a titolo  di compensi  per lavoro
straordinario dall'1  settembre 1997 e  sino alla data di  entrata in
vigore del presente CCNL.
  3. Le  maggiorazioni retributive per incarichi  di coordinamento di
cui  all'art. 40,  comma  1, lettera  c),  del CCNL  1994  - 97  sono
valutate, ai fini  della alimentazione del Fondo  per la retribuzione
accessoria, con riferimento agli importi spettanti per l'anno 1995.
  4. In base a quanto previsto dall'art. 40, comma 1, lettera e), del
CCNL 1994 -  97, il Fondo per la retribuzione  accessoria e' altresi'
incrementato di una  misura pari a L. 2.650.000 annue  lorde per ogni
professionista in servizio al 31 dicembre 1995.
  5.  Relativamente all'esercizio  1997 il  fondo della  retribuzione
accessoria determinato ai sensi dei  commi precedenti va rapportato a
4 / 12(elevato a)mi con riferimento alle voci costitutive che vengono
erogate sulla  base di dodici  mensilita' annue  ed a 5  / 13(elevato
a)mi con riferimento alle voci  retributive che vengono erogate sulla
base  di tredici  mensilita'  annue, in  considerazione della  citata
decorrenza del 1 settembre 1997.
  6. A decorrere  dall'entrata in vigore del  presente contratto, con
riferimento  ai soli  primi otto  mesi del  1997, e'  riconosciuto ai
professionisti del Coni  un emolumento una tantum lordo  fisso pari a
L. 1.900.000 procapite a titolo di acconto contrattuale.