Art. 2.
                  Aumenti dello stipendio tabellare
  1.  Lo  stipendio  tabellare  della  qualifica  unica  dirigenziale
previsto dall'art.  36, comma 4, del  CCNL 1994 - 97  e' incrementato
nella misura lorda  mensile di L. 251.833 a decorrere  dal 1 febbraio
1996. Tale incremento non comporta il riassorbimento degli assegni ad
personam eventualmente percepiti dal  personale dirigente per effetto
di  pregresso inquadramento  nelle qualifiche  ad esaurimento  di cui
all'art.  15  della legge  9  marzo  1989,  n.  88, e  dal  personale
dirigente proveniente  dalla ex  seconda qualifica  dirigenziale come
determinato nell'art. 37, comma 1, lettera b), del CCNL 1994 / 97.
  2.  Lo stipendio  tabellare annuo  lordo a  regime della  qualifica
unica dirigenziale, per  effetto degli incrementi di cui  al comma 1,
e'  rideterminato, a  decorrere 1  febbraio 1996,  in L.  36.000.000,
riferite a dodici mensilita'.