Art. 2. Aumenti dello stipendio tabellare 1. Lo stipendio tabellare della qualifica unica dirigenziale previsto dall'art. 36, comma 4, del CCNL 1994 - 97 e' incrementato nella misura lorda mensile di L. 251.833 a decorrere dal 1 febbraio 1996. Tale incremento non comporta il riassorbimento degli assegni ad personam eventualmente percepiti dal personale dirigente per effetto di pregresso inquadramento nelle qualifiche ad esaurimento di cui all'art. 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e dal personale dirigente proveniente dalla ex seconda qualifica dirigenziale come determinato nell'art. 37, comma 1, lettera b), del CCNL 1994 / 97. 2. Lo stipendio tabellare annuo lordo a regime della qualifica unica dirigenziale, per effetto degli incrementi di cui al comma 1, e' rideterminato, a decorrere 1 febbraio 1996, in L. 36.000.000, riferite a dodici mensilita'.