Art. 5.
         Utilizzo del Fondo per la retribuzione di posizione
  1. In relazione  a quanto previsto dagli articoli 43  e 44 del CCNL
1994 - 97 sono previste  retribuzioni di posizione entro valori annui
lordi  erogati  per  dodici  mensilita', nel  rispetto  dei  seguenti
limiti:
  da  L. 47.000.000  a L.  70.000.000 per  le posizioni  dirigenziali
comprese nella tipologia sub a);
  da  L. 41.000.000  a L.  44.000.000 per  le posizioni  dirigenziali
comprese nella tipologia sub b);
  da  L. 32.800.000  a L.  34.800.000 per  le posizioni  dirigenziali
comprese nella tipologia sub c).
  2.  L'articolazione interna  di ciascuna  fascia e'  effettuata con
riguardo alla rilevanza organizzativa nel contesto del CONI, evitando
comunque  eccessive  o  non necessarie  differenziazioni  nell'ambito
delle tre fasce.
  3. Ai fini dell'applicazione della  clausola di salvaguardia di cui
all'art. 45 del CCNL 1994 -  97, per la determinazione della quota in
godimento al  31 dicembre  1995, non si  tiene conto  delle eventuali
riduzioni  connesse  a infortuni,  maternita'  e  malattie di  durata
superiore a 15  giorni, per la parte relativa  alle quote influenzate
da  tali   variabili,  ne'  degli  incrementi   connessi  con  eventi
occasionali e temporanei quali la mobilita' territoriale.
  4. L'attribuzione  delle posizioni  saranno oggetto  di informativa
alle OO.SS. ai sensi dell'art. 8 del CCNL 1994 / 97.