Art. 5. Utilizzo del Fondo per la retribuzione di posizione 1. In relazione a quanto previsto dagli articoli 43 e 44 del CCNL 1994 - 97 sono previste retribuzioni di posizione entro valori annui lordi erogati per dodici mensilita', nel rispetto dei seguenti limiti: da L. 47.000.000 a L. 70.000.000 per le posizioni dirigenziali comprese nella tipologia sub a); da L. 41.000.000 a L. 44.000.000 per le posizioni dirigenziali comprese nella tipologia sub b); da L. 32.800.000 a L. 34.800.000 per le posizioni dirigenziali comprese nella tipologia sub c). 2. L'articolazione interna di ciascuna fascia e' effettuata con riguardo alla rilevanza organizzativa nel contesto del CONI, evitando comunque eccessive o non necessarie differenziazioni nell'ambito delle tre fasce. 3. Ai fini dell'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 45 del CCNL 1994 - 97, per la determinazione della quota in godimento al 31 dicembre 1995, non si tiene conto delle eventuali riduzioni connesse a infortuni, maternita' e malattie di durata superiore a 15 giorni, per la parte relativa alle quote influenzate da tali variabili, ne' degli incrementi connessi con eventi occasionali e temporanei quali la mobilita' territoriale. 4. L'attribuzione delle posizioni saranno oggetto di informativa alle OO.SS. ai sensi dell'art. 8 del CCNL 1994 / 97.