Art. 9. Modalita' per assicurare il pieno utilizzo delle risorse 1. In relazione a quanto previsto dall'art. 40, comma 4, del CCNL 1994 - 97, la programmazione delle politiche retributive riferite alla retribuzione accessoria dei dirigenti deve tendere ad assicurare il pieno utilizzo delle risorse che costituiscono la dotazione dei Fondi per la retribuzione di posizione e per quella di risultato. 2. Con riferimento alla retribuzione di posizione, una volta determinata, di norma entro il termine dell'esercizio precedente a quello di riferimento, l'esatta dotazione del relativo Fondo, ivi inclusi gli incrementi determinati dalla progressiva riconversione delle risorse destinate alla progressione economica di anzianita', l'Ente elabora un quadro programmatico, coerente con la predetta dotazione, degli incarichi dirigenziali secondo l'articolazione prevista, tenendo conto delle prevedibili variazioni del personale in forza in corso di esercizio e formulando un conseguente piano di utilizzo del Fondo. Tale piano dovra' prevedere una riserva congrua per l'ipotesi in cui, in corso d'anno, la situazione reale risultasse tale da configurare su base annua una spesa superiore a quella ipotizzata, comunque nei limiti delle disponibilita'. Nell'eventualita' in cui tale riserva risulti a fine esercizio in tutto o in parte inutilizzata, il relativo ammontare sara' redistribuito in misura proporzionale sulle retribuzioni di posizione corrisposte nell'intero esercizio, in modo da riadeguarne conseguentemente l'importo, fermo restando il rispetto dei limiti massimi di cui all'art. 5, comma 1. Qualora la situazione reale risultasse a fine esercizio tale da comportare una spesa ulteriormente inferiore a quella ipotizzata, le risorse residue saranno accantonate per essere destinate al Fondo per la retribuzione di risultato dell'esercizio immediatamente successivo. 3. Con riferimento alla retribuzione di risultato, una volta determinata, di norma entro il termine dell'esercizio precedente a quello di riferimento, l'esatta dotazione del relativo Fondo, ivi incluse le eventuali risorse aggiuntive di cui all'art. 8, nonche' le eventuali eccedenze del Fondo per la retribuzione di posizione dell'esercizio precedente, l'Ente elabora un piano di impiego che preveda l'integrale utilizzo delle risorse del Fondo stesso, con riferimento all'ipotesi di pieno raggiungimento degli obiettivi prestabiliti ai sensi dell'art. 46, comma 2, lettera a), del CCNL 1994 - 97. Nell'eventualita' in cui a fine esercizio risultino risorse non utilizzate, il relativo ammontare, ivi incluse le quote derivanti da mancato pieno raggiungimento degli obiettivi prestabiliti, sara' ripartito in misura proporzionale alle retribuzioni di risultato corrisposte, a favore del personale che abbia realizzato la pienezza degli obiettivi prestabiliti ovvero un significativo grado di avvicinamento agli stessi, quantificato in sede di contrattazione decentrata nell'ambito dei criteri generali di cui all'art. 6, comma 2, ultimo alinea, del CCNL 1994 - 97.