Art. 9.
       Modalita' per assicurare il pieno utilizzo delle risorse
  1. In relazione  a quanto previsto dall'art. 40, comma  4, del CCNL
1994  - 97,  la programmazione  delle politiche  retributive riferite
alla retribuzione accessoria dei dirigenti deve tendere ad assicurare
il pieno  utilizzo delle risorse  che costituiscono la  dotazione dei
Fondi per la retribuzione di posizione e per quella di risultato.
  2.  Con  riferimento  alla  retribuzione di  posizione,  una  volta
determinata, di  norma entro  il termine dell'esercizio  precedente a
quello  di riferimento,  l'esatta dotazione  del relativo  Fondo, ivi
inclusi  gli incrementi  determinati dalla  progressiva riconversione
delle risorse  destinate alla  progressione economica  di anzianita',
l'Ente  elabora un  quadro  programmatico, coerente  con la  predetta
dotazione,  degli  incarichi   dirigenziali  secondo  l'articolazione
prevista, tenendo conto delle prevedibili variazioni del personale in
forza  in corso  di esercizio  e formulando  un conseguente  piano di
utilizzo del Fondo.  Tale piano dovra' prevedere  una riserva congrua
per l'ipotesi in cui, in corso d'anno, la situazione reale risultasse
tale  da configurare  su  base  annua una  spesa  superiore a  quella
ipotizzata,    comunque    nei     limiti    delle    disponibilita'.
Nell'eventualita' in  cui tale  riserva risulti  a fine  esercizio in
tutto  o   in  parte   inutilizzata,  il  relativo   ammontare  sara'
redistribuito in misura proporzionale sulle retribuzioni di posizione
corrisposte   nell'intero   esercizio,   in   modo   da   riadeguarne
conseguentemente  l'importo, fermo  restando il  rispetto dei  limiti
massimi  di cui  all'art. 5,  comma  1. Qualora  la situazione  reale
risultasse   a  fine   esercizio   tale  da   comportare  una   spesa
ulteriormente  inferiore  a  quella ipotizzata,  le  risorse  residue
saranno accantonate per essere destinate al Fondo per la retribuzione
di risultato dell'esercizio immediatamente successivo.
  3.  Con  riferimento  alla  retribuzione di  risultato,  una  volta
determinata, di  norma entro  il termine dell'esercizio  precedente a
quello  di riferimento,  l'esatta dotazione  del relativo  Fondo, ivi
incluse le eventuali risorse aggiuntive di cui all'art. 8, nonche' le
eventuali  eccedenze  del  Fondo  per la  retribuzione  di  posizione
dell'esercizio  precedente, l'Ente  elabora un  piano di  impiego che
preveda  l'integrale utilizzo  delle  risorse del  Fondo stesso,  con
riferimento  all'ipotesi  di  pieno  raggiungimento  degli  obiettivi
prestabiliti ai  sensi dell'art.  46, comma 2,  lettera a),  del CCNL
1994  -  97. Nell'eventualita'  in  cui  a fine  esercizio  risultino
risorse non utilizzate,  il relativo ammontare, ivi  incluse le quote
derivanti   da   mancato   pieno   raggiungimento   degli   obiettivi
prestabiliti,   sara'   ripartito   in  misura   proporzionale   alle
retribuzioni  di risultato  corrisposte, a  favore del  personale che
abbia realizzato  la pienezza degli obiettivi  prestabiliti ovvero un
significativo  grado di  avvicinamento agli  stessi, quantificato  in
sede di contrattazione decentrata nell'ambito dei criteri generali di
cui all'art. 6, comma 2, ultimo alinea, del CCNL 1994 - 97.