Art. 2.
  1. Prima dell'attivazione della tariffa  urbana a tempo la societa'
concessionaria  deve informare  l'utenza  con  adeguati comunicati  a
mezzo stampa.  La societa',  inoltre, deve  informare individualmente
gli utenti interessati tramite la bolletta telefonica.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 12 novembre 1997
                                               Il Ministro: Maccanico