Art. 2. 1. Prima dell'attivazione della tariffa urbana a tempo la societa' concessionaria deve informare l'utenza con adeguati comunicati a mezzo stampa. La societa', inoltre, deve informare individualmente gli utenti interessati tramite la bolletta telefonica. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 novembre 1997 Il Ministro: Maccanico