Art. 2. In ogni sezione indicata nella tabella A la pianta organica dei giudici onorari aggregati e del personale amministrativo, distinto per qualifiche funzionali e per profili professionali, e' determinata nella misura indicata nella tabella B allegata al presente provvedimento. Roma, 18 novembre 1997 Il Ministro: Flick Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1997 Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 269