Art. 2.
  In ogni  sezione indicata  nella tabella A  la pianta  organica dei
giudici onorari  aggregati e  del personale  amministrativo, distinto
per qualifiche funzionali e per profili professionali, e' determinata
nella  misura   indicata  nella   tabella  B  allegata   al  presente
provvedimento.
   Roma, 18 novembre 1997
                                                   Il Ministro: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1997
Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 269