Art. 3.
  All'art.  395,   Titolo XIII,  relativo alla  facolta' di  agraria,
il penultimo comma viene soppresso e sostituito dal seguente:
                     Art. 395 (penultimo comma)
  I  contenuti didatticoformativi  minimi  obbligatori  del corso  di
studi sono articolati in aree  didattiche indicate negli articoli 398
e 399.