IL RETTORE
  Visto  lo  statuto di  autonomia  di  questo Ateneo  approvato  con
decreto  rettorale  30  settembre  1996,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 7 ottobre 1996, n. 235;
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni
e integrazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341, recante  la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto  il decreto  del Ministero  dell'universita' e  della ricerca
scientifica  e  tecnologica  del  3  luglio  1996,  pubblicato  nella
Gazzetta   Ufficiale  n.   213   dell'11   settembre  1996,   recante
modificazioni  all'ordinamento  didattico universitano  relativamente
alle scuole di specializzazione del settore medico;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Perugia;
  Considerato  che  nelle  more   della  emanazione  del  regolamento
didattico  di   ateneo  le  modifiche  di   statuto  riguardanti  gli
ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al  termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  parere favorevole  del Consiglio  universitario nazionale
nella seduta dell'11 settembre 1997;
                              Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita'  degli studi  di Perugia,  approvato e
modificato con  i decreti  indicati nelle premesse,  e' ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  L'art. 147, titolo VII, relativo  alle norme comuni delle scuole di
specializzazione del settore medico non riordinate, viene soppresso e
sostituito dal seguente nuovo art. 147.
                             TITOLO VIII
            Scuole di specializzazione del settore medico
             Norme comuni alle scuole di specializzazione
                           non riordinate
  Nell'Universita' degli  studi di Perugia sono  previste le seguenti
scuole di  specializzazione disciplinate  con decreto  del Presidente
della Repubblica n. 162/1982:
   Audiologia;
   Biochimica e chimica clinica;
   Nefrologia;
   Odontostomatologia.