Art. 2. Gli articoli dal 162 al 169, dal 186 al 225 e dal 242 al 256, titolo VIII, relativi alle scuole di specializzazione in: anestesia e rianimazione, dermatologia e venereologia, endocrinologia e malattie del ricambio, geriatria, medicina dello sport, medicina interna, radiologia, scienza dell'alimentazione, vengono soppressi.