Art. 2.
  Gli articoli  dal 162  al 169,  dal 186 al  225 e  dal 242  al 256,
titolo VIII, relativi alle scuole di specializzazione in: anestesia e
rianimazione, dermatologia e  venereologia, endocrinologia e malattie
del  ricambio, geriatria,  medicina  dello  sport, medicina  interna,
radiologia, scienza dell'alimentazione, vengono soppressi.