IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge   31  gennaio  1994,  n.   97,  concernente  nuove
disposizioni per le zone montane, il cui fine e' la salvaguardia e la
valorizzazione delle zone montane stesse;
  Visto l'art.  2 di detta  legge che istituisce presso  il Ministero
del bilancio e della programmazione  economica il Fondo nazionale per
la montagna  alimentato da  trasferimenti comunitari, nazionali  e di
enti pubblici, ripartiti tra le regioni e le province autonome;
  Visto in  particolare altresi' il comma  5 del succitato art.  2 il
quale  stabilisce che  i criteri  di  ripartizione del  fondo tra  le
regioni e  le province autonome  sono adottati con  deliberazione del
Comitato  interministeriale per  la  programmazione economica  (CIPE)
sentita  la Conferenza  permanente per  i rapporti  tra lo  Stato, le
regioni e le province autonome  su proposta del Ministro del bilancio
e  della programmazione  economica,  d'intesa con  il Ministro  delle
politiche agricole;
  Visto altresi' il  comma 6 del citato art. 2  in materia di criteri
da tener presente nella ripartizione del riparto del predetto Fondo;
  Vista la  legge 22 dicembre  1996, n. 663 (legge  finanziaria 1997)
che in  tabella D  rifinanzia con  150 miliardi di  lire la  legge n.
97/1994;
  Visto  in  particolare  il  comma  2  del  succitato  art.  25  che
stabilisce che  in attesa  della riforma  della finanza  regionale le
risorse erogate dal fondo sono attribuite esclusivamente alle regioni
a statuto ordinario;
  Vista  la   propria  delibera   del  13  aprile   1994  concernente
l'istituzione del Comitato tecnico  interministeriale per la montagna
(CTIM) con  il compito di  garantire una coordinata  attuazione della
legge 31 gennaio 1994, n.  97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
98 del 29 aprile 1994;
  Considerato  che  il  Comitato  tecnico  interministeriale  per  la
montagna  ha esperito  i  lavori istruttori  relativi  ai criteri  di
ripartizione  del Fondo  nazionale per  la montagna,  traducendoli in
specifici indicatori statistici;
  Vista la proposta del Ministero del bilancio e della programmazione
economica concernente i  criteri di riparto e la  ripartizione tra le
regioni  del Fondo  nazionale per  la  montagna per  l'anno 1997,  n.
7/7075 del 15 luglio 1997;
  Vista la  nota trasmessa  il 7  agosto 1997,  n. 34536/1160  con la
quale  il Ministro  per le  politiche agricole  ha espresso  l'intesa
sulla  proposta  del Ministro  del  bilancio  e della  programmazione
economica;
  Visto il parere della conferenza Statoregione espresso nella seduta
del 25 settembre 1997;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio;
                              Delibera:
  1. Sono  approvati per l'anno 1997  i criteri di riparto  del Fondo
nazionale per  la montagna tra le  regioni e le province  autonome di
Trento e di Bolzano che ai sensi  dell'art. 2, comma 6 della legge n.
97/1994 tengono conto:
    a) dell'estensione del territorio montano;
    b) della popolazione residente nelle aree montane;
  c)  della   salvaguardia  dell'ambiente  e  dello   sviluppo  delle
attivita' agrosilvopastorali;
    d) del reddito medio procapite;
    e) del livello dei servizi;
    f) dell'entita' dei trasferimenti ordinari e speciali.
  2. Sono  posti a  base del presente  riparto i  seguenti indicatori
statistici derivanti dai criteri di cui al punto 1:
  indicatori dimensionali relativi alla superficie geografica ed alla
popolazione delle zone montane;
  indicatori di  intensita' correttivi  del dato  dimensionale basati
sulla  composizione   per  eta'  della  popolazione,   la  situazione
occupazionale, i fenomeni di spopolamento, il livello dei servizi, le
politiche e le esigenze di salvaguardia ambientale;
  indicatore di perequazione volto a tener conto delle altre fonti di
finanziamento per territori montani a disposizione delle regioni.
  Le relative quote di riparto percentuali afferenti ciascuna regione
sono  riportate  nella  "colonna   A"  della  tabella  allegata,  che
costituisce parte integrante della presente delibera.
  3. E' contestualmente approvato il  piano di riparto tra le regioni
del  fondo art.  25,  comma 2  della  legge n.  97/1994  di lire  150
miliardi di cui alla "colonna B" della predetta tabella.
   Roma, 16 ottobre 1997
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 10 novembre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 343