Art. 2. Le imprese esercenti le assicurazioni contro i danni, aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in uno Stato membro dell'Unione europea, che intendono stipulare convenzioni con fondi pensione per prestazioni in caso di invalidita' e premorienza, devono disporre di requisiti patrimoniali rappresentati da un capitale sociale, o da un fondo di natura equivalente, e di riserve patrimoniali complessivamente non inferiori a lire 10 miliardi.