Art. 2.
  Le imprese esercenti  le assicurazioni contro i  danni, aventi sede
legale  nel  territorio  della  Repubblica  o  in  uno  Stato  membro
dell'Unione europea,  che intendono  stipulare convenzioni  con fondi
pensione per prestazioni in caso di invalidita' e premorienza, devono
disporre  di  requisiti  patrimoniali rappresentati  da  un  capitale
sociale,  o  da  un  fondo   di  natura  equivalente,  e  di  riserve
patrimoniali complessivamente non inferiori a lire 10 miliardi.