Art. 3. Nel caso di garanzie congiunte rilasciate da imprese esercenti contemporaneamente le assicurazioni sulla vita e quelle contro i danni, le imprese debbono disporre per ognuna delle gestioni di requisiti patrimoniali rappresentati da un capitale sociale, o da un fondo di natura equivalente, e di riserve patrimoniali complessivamente non inferiori al gia' citato limite di lire 10 miliardi.