Art. 3.
  Nel  caso di  garanzie  congiunte rilasciate  da imprese  esercenti
contemporaneamente  le assicurazioni  sulla  vita e  quelle contro  i
danni,  le imprese  debbono  disporre per  ognuna  delle gestioni  di
requisiti patrimoniali rappresentati da un  capitale sociale, o da un
fondo   di   natura   equivalente,    e   di   riserve   patrimoniali
complessivamente  non inferiori  al  gia' citato  limite  di lire  10
miliardi.