Art. 4.
  Le sedi secondarie di imprese esercenti le assicurazioni sulla vita
o contro i  danni, aventi la sede legale in  uno Stato terzo rispetto
all'Unione  europea,  debbono  disporre   di  attivita'  situate  nel
territorio  della  Repubblica  di  importo  non  inferiore  a  quello
indicato nei precedenti articoli.
   Roma, 14 novembre 1997
                                             Il presidente: Manghetti