Art. 4. Le sedi secondarie di imprese esercenti le assicurazioni sulla vita o contro i danni, aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto all'Unione europea, debbono disporre di attivita' situate nel territorio della Repubblica di importo non inferiore a quello indicato nei precedenti articoli. Roma, 14 novembre 1997 Il presidente: Manghetti