(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
           STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
  (Modificato dal S.A.I. nelle sedute  del 16-20 ottobre ed approvato
complessivamente  nella seduta  del 27  ottobre 1997  in ottemperanza
alla sentenza del T.A.R. n. 946/97 del 9 giugno 1997).
                               Parte I
                          PRINCIPI GENERALI
                               Art. 1.
                          Natura e finalita'
  1.  L'Universita' degli  studi  di Palermo,  di seguito  denominata
Universita',  e'  una  istituzione  pubblica  avente  come  finalita'
inscindibili l'istruzione  e la formazione universitaria,  la ricerca
scientifica e tecnologica.
  2.    L'Universita'    ha   autonomia    didattica,    scientifica,
organizzativa, finanziaria e contabile.
  3. L'Universita' afferma il proprio carattere laico, pluralistico e
indipendente   da   ogni   orientamento   ideologico,   religioso   e
politicoeconomico.
  4.   Per   il   perseguimento  dei   propri   fini   istituzionali,
l'Universita'  si  dota di  strutture  didattiche,  di ricerca  e  di
servizio e  si avvale di  mezzi finanziari  e di beni  strumentali di
provenienza pubblica e privata.
  5. L'accesso all'Universita' e' libero e garantito per tutti coloro
che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti di legge.
                               Art 2.
                           Titoli di studio
  1.  L'Universita'  rilascia i  titoli  di  studio consentiti  dalla
legge.
                               Art. 3.
                   Didattica e ricerca scientifica
  1.  L'Universita' promuove  e sviluppa  la didattica  e la  ricerca
scientifica  nel rispetto  della  natura, del  genere  umano e  delle
specie viventi, in armonia con i principi dello sviluppo compatibile,
delle garanzie  per le  future generazioni,  della libera  e pacifica
convivenza fra i popoli.
  2. L'Universita', nel pieno rispetto della liberta' di insegnamento
e   di  ricerca   scientifica,   adotta   forme  di   programmazione,
pubblicizzazione e valutazione dell'attivita' didattica e scientifica
svolta  nelle   proprie  strutture,  anche  al   fine  di  assicurare
efficienza, responsabilita' e verifica delle competenze.
  3. L'Universita', nei limiti consentiti dalla legislazione vigente,
assicura ai docenti (professori, ricercatori, assistenti del ruolo ad
esaurimento,   professori  incaricati   stabilizzati)  l'accesso   ai
finanziamenti, l'utilizzazione delle  infrastrutture e degli apparati
tecnici, nonche'  la fruizione di  periodi di esclusiva  attivita' di
ricerca, anche presso altri centri nazionali e internazionali.
                               Art. 4.
                         Diritto allo studio
  1.  L'Universita'   assume  ogni   iniziativa  per   assicurare  le
condizioni  che  rendano  effettivo  il  diritto  allo  studio  e  il
regolamento generale di Ateneo ne promuove le norme di attuazione, in
accordo con le disposizioni legislative vigenti.
  2. L'Universita'  realizza la  formazione, anche  in collaborazione
con  analoghe  istituzioni  di   altri  paesi  e  con  organizzazioni
internazionali.
                               Art. 5.
        Attivita' di gestione e organizzazione amministrativa
  1.  L'attivita' amministrativa  e di  gestione dell'Universita'  si
conforma ai seguenti principi e criteri:
  a) programmazione e controllo dei risultati della gestione;
  b) efficienza e semplicita' delle procedure;
  c) economicita' delle scelte di gestione;
  d)  definizione  delle   responsabilita'  individuali  e  verifiche
periodiche delle competenze, dell'efficienza e delle compatibilita';
  e)  pubblicita'   degli  atti  e   accesso  ai  documenti   e  alle
informazioni.
  2.  In  particolare,  il  controllo  di  gestione  si  fonda  sulla
valutazione dell'attivita'  mediante indicatori atti  a rappresentare
le  risorse impiegate,  le  modalita' della  loro  realizzazione e  i
risultati raggiunti.  Deve essere  anche reso  esplicito il  grado di
realizzazione degli obiettivi  assegnati ed il rispetto  dei tempi di
cui al successivo comma 5.
  3.  I  risultati  del  controllo di  gestione  formano  oggetto  di
valutazione  nelle   decisioni  riservate  agli  organi   di  governo
dell'Ateneo, anche ai fini della ripartizione delle risorse.
  4.  Sono   riservati  ai  dirigenti   e,  nei  casi   previsti,  ai
responsabili  di  struttura,  i   compiti  di  amministrazione  e  di
gestione,   ivi  compresa   l'adozione  degli   atti  che   impegnano
l'amministrazione  verso l'esterno,  che la  legge e  lo statuto  non
riservino  espressamente agli  organi di  governo dell'Universita'  e
delle strutture didattiche e scientifiche.
  5. Con apposito regolamento di Ateneo sono disciplinate le funzioni
del   responsabile   del   procedimento,   l'accesso   ai   documenti
amministrativi e i tempi di completamento delle procedure di adozione
degli atti amministrativi.
                               Art. 6.
                        Fonti di finanziamento
  1. Le  fonti di  finanziamento dell'Universita' sono  costituite da
trasferimenti  dello Stato,  di altri  enti pubblici  e privati  e da
entrate proprie.
  2.  Le entrate  proprie sono  costituite da  tasse e  da contributi
universitari,  da  redditi conseguenti  a  prestazioni  e da  redditi
patrimoniali   conseguenti   a   lasciti,   donazioni,   sfruttamento
industriale di brevetti, di scoperte conseguite nell'Universita'.
  3. Per  le spese  di investimento,  l'Universita' puo'  ricorrere a
prestiti o a  forme di leasing in modo da  garantire le condizioni di
equilibrio di bilancio su scala pluriennale.
                               Art. 7.
               Rapporti e convenzioni con enti esterni
  1. Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie
finalita'  pubbliche di  didattica e  di ricerca,  l'Universita' puo'
sviluppare  attivita'  di  servizio,   stabilire  rapporti  con  enti
pubblici e privati mediante contratti e convenzioni, istituire centri
interuniversitari, partecipare a consorzi.
  2. L'Universita'  puo' svolgere  attivita' di  formazione, ricerca,
consulenza  e servizio,  anche di  assistenza sanitaria,  regolate da
specifici contratti,  convenzioni o consorzi con  soggetti pubblici o
privati.
  3. La stipula di un contratto, di una convenzione o la costituzione
di  un  consorzio  e'   subordinata  alla  sussistenza  dei  seguenti
requisiti:
  a)   gli  scopi   da  perseguire   siano  congrui   alle  finalita'
istituzionali dell'Universita';
  b) l'oggetto  del contratto della  convenzione o del  consorzio sia
tale da contribuire allo sviluppo e al potenziamento dell'Universita'
e al  suo ruolo di  promozione culturale, professionale,  economica e
sociale del territorio;
  c) sia stata verificata l'esistenza  nell'Universita' di una o piu'
strutture   idonee   e   disponibili  ad   adempiere   gli   obblighi
contrattuali;
  d) i contratti,  le convenzioni o i consorzi  siano approvati dagli
organi collegiali delle strutture interessate;
  e) lo sviluppo  del contratto, della convenzione  o delle attivita'
consortili consenta di promuovere l'utilizzazione e la valorizzazione
delle capacita' professionali degli addetti alla/e struttura/e.
  4.  L'Universita'  promuove  e  favorisce  ogni  forma  di  scambio
culturale e di esperienze didattiche  e scientifiche con altri enti e
istituzioni  universitarie e  non,  pubbliche o  private, siano  esse
italiane o estere.
  5.  Le  azioni   per  attuare  tali  finalita'   sono  regolate  da
protocolli, contratti, convenzioni o consorzi.
                               Art. 8.
                       Diritto all'informazione
  1. L'Universita' riconosce nel  diritto alla informazione una delle
condizioni   essenziali  per   assicurare  la   partecipazione  degli
studenti, dei docenti e del personale tecnicoamministrativo alla vita
dell'Ateneo.
  2. L'Universita' cura una  pubblicazione periodica per informare su
tutto cio'  che riguarda la  sua attivita', il suo  funzionamento, le
relazioni esterne e le deliberazioni dei suoi organi di governo.
                               Art. 9.
                             Regolamenti
  1.  L'Universita' utilizza  lo strumento  dei regolamenti  per dare
piena attuazione alle disposizioni del presente statuto e realizzarne
le finalita'.
                              Parte II
                 ORGANI E STRUTTURE DELL'UNIVERSITA'
                                Capo I
                 Organi di governo dell'universita'
                              Art. 10.
                  Organi di governo dell'Universita'
  1. Sono organi di governo dell'Universita' il senato accademico, il
consiglio di amministrazione e il rettore.
  2.  I  verbali delle  sedute  degli  organi collegiali  di  governo
dell'Universita'  -  redatti  sulla   base  della  registrazione  del
dibattito - sono pubblici  e saranno resi disponibili tempestivamente
per la consultazione ai sensi  della legge n. 241/1990. I dispositivi
delle  delibere, al  pari degli  ordini del  giorno, saranno  affissi
all'albo dell'Ateneo.
                              Art. 11.
 Norme generali riguardanti la eleggibilita' negli organi di governo
              e nelle strutture didattiche e di ricerca
  1. Per  la nomina  alle cariche  elettive dei  professori ordinari,
associati,  ricercatori   confermati  e   assistenti  del   ruolo  ad
esaurimento e'  richiesta l'opzione  per il regime  a tempo  pieno da
esercitarsi   prima  dell'assunzione   della   carica,  fatte   salve
specifiche riserve di legge.
  2. Non sono immediatamente rieleggibili coloro i quali abbiano gia'
ricoperto la medesima carica per due mandati consecutivi.
  3. Con l'entrata in vigore  dello statuto tutte le cariche elettive
che  prevedono variazioni  dell'elettorato  attivo  o passivo  devono
essere rinnovate.
  4.  Le candidature  alle  cariche elettive  devono essere  avanzate
ufficialmente  nel   corso  di   una  riunione  del   relativo  corpo
elettorale.
  5. Nel  rispetto della  liberta' di opinione  e di  associazione di
tutti  coloro che  operano nell'Universita',  non possono  accedere a
caricheelettive  gli   appartenenti  ad  associazioni   segrete,  non
manifeste e/o vietate dalla legge.  Ove cio' si verifichi ne consegue
l'immediata decadenza e lo svolgimento di nuove operazioni elettorali
per ricoprire la carica resasi vacante.
  6. Per garantire il regolare funzionamento degli organi collegiali,
qualora un membro  elettivo si assenti senza  giustificazione per tre
volte  consecutive,  o  comunque  nell'arco  di  un  anno  accademico
registri piu'  del 50% di  assenze, si procedera' alla  sua immediata
sostituzione con il primo dei non  eletti. In assenza di un primo dei
non eletti  verra' immediatamente  convocato il corpo  elettorale per
l'integrazione dell'organismo con un altro rappresentante.
  7. Le  rappresentanze delle  categorie nei diversi  organi previsti
dallo  statuto sono  elette  con voto  limitato.  Ogni elettore  puo'
votare per non piu' di un terzo dei membri da eleggere.
  8.  Sono incompatibili  tra  di  loro le  cariche  di direttore  di
dipartimento, presidente di consiglio di  corso di laurea, preside di
facolta', consigliere di amministrazione. Sono altresi' incompatibili
tra di  loro le  cariche di  componente del  senato accademico  e del
consiglio  di amministrazione.  Gli studenti  e i  rappresentanti del
personale tecnicoamministrativo  possono far parte di  un solo organo
(senato  accademico,  consiglio   di  amministrazione,  consiglio  di
facolta', consiglio di corso di studio).
  9. La  carica di prorettore  vicario non e' cumulabile  con cariche
elettive.
                              Art. 12.
                          Senato accademico
  1.  Il senato  accademico e'  l'organo  al quale  sono affidate  le
attivita' di indirizzo, di  programmazione dello sviluppo dell'Ateneo
e la scelta dei relativi criteri di attuazione.
  2. Il senato accademico esercita le seguenti attribuzioni:
  a)   garantisce    il   rispetto   dei   principi    di   autonomia
dell'Universita', della liberta' didattica e di ricerca dei docenti e
dei diritti degli  studenti. Esercita tutti i compiti che  la legge o
il presente statuto non assegnano esplicitamente ad altri organi;
  b) coordina l'attivita' scientifica e didattica dell'Ateneo;
  c)   approva   l'adesione   dell'Ateneo   a   centri   e   consorzi
interuniversitari;
  d) elabora ed approva il regolamento generale di Ateneo;
  e)  formula  i piani  di  sviluppo  dell'Ateneo, sulla  base  delle
richieste  e   delle  indicazioni  espresse  dalle   facolta'  e  dai
dipartimenti;
  f)  istituisce, attiva  e  disattiva i  dipartimenti, le  strutture
didattiche, di ricerca e di servizio;
  g)  delibera  in  secondo  grado   le  richieste  di  afferenza  ai
dipartimenti eventualmente non approvate dai relativi consigli;
  h) formula  le linee  di indirizzo  sui criteri  e le  modalita' di
verifica     dell'attivita'      del     personale      docente     e
tecnicoamministrativo;
  i)  valuta la  relazione  annuale del  direttore amministrativo  in
ordine alla  gestione del personale  tecnicoamministrativo esprimendo
su  di  essa  parere  obbligatorio da  trasmettere  al  consiglio  di
amministrazione;
  l)  nell'ambito  delle   disponibilita'  finanziarie  del  bilancio
assegna  alle facolta'  i posti  di  personale docente  e propone  al
consiglio di  amministrazione la destinazione dei  posti di personale
tecnicoamministrativo  e  delle  risorse finanziarie  che  pervengono
all'Ateneo;
  m)  formula  i   criteri  di  ripartizione  tra   le  diverse  aree
scientifiche  dei fondi  previsti  in bilancio  per il  finanziamento
della  ricerca e,  sentite  le  commissioni scientifiche  consultive,
propone al  consiglio di  amministrazione i finanziamenti  ai singoli
progetti di ricerca;
  n) approva  le relazioni annuali  sulla didattica e  sulla ricerca,
elaborate sulla scorta dei contributi delle strutture decentrate, che
il  rettore presenta  al Ministero  dell'universita' e  della ricerca
scientifica e tecnologica;
  o)  formula, sentite  le facolta',  i dipartimenti  e le  strutture
decentrate e di servizio, il piano di sviluppo edilizio e l'ordine di
priorita' degli interventi in  relazione alle esigenze dell'attivita'
didattica e di ricerca e  lo sottopone all'approvazione del consiglio
di amministrazione;
  p) da' parere  sul regolamento di Ateneo  per l'amministrazione, la
finanza e la contabilita';
  q) elabora il  programma di sviluppo dell'Ateneo, in  base al quale
il consiglio di amministrazione formula il bilancio;
  r) esercita  tutte le attribuzioni  ad esso demandate  dalla legge,
dallo statuto di Ateneo e  dai regolamenti e, in particolare, approva
le modifiche allo statuto dell'Ateneo  con le modalita' stabilite dal
successivo art. 49.
  3.  Il  senato  accademico  e'  convocato  dal  rettore  in  seduta
ordinaria  secondo un  calendario approvato  all'inizio di  ogni anno
accademico,  nonche'  in  seduta  straordinaria,  su  iniziativa  del
rettore stesso, ovvero  su motivata richiesta di almeno  un terzo dei
suoi componenti.
   4. Il senato accademico e' composto da:
  a) il rettore che lo presiede;
  b) il prorettore vicario;
  c) il direttore amministrativo, con  voto consultivo e con funzioni
di segretario verbalizzante o, in  caso di sua assenza o impedimento,
un dirigente o un funzionario da lui delegato;
  d) i presidi delle facolta';
  e)   tre  rappresentanti   dei   professori  ordinari,   associati,
ricercatori ed equiparati per ciascuno dei settori culturali elencati
nella tabella  A allegata. I  rappresentanti di ogni  settore vengono
eletti dai professori ordinari,  associati, ricercatori ed equiparati
dei rispettivi  settori. Gli  eletti non possono  essere tutti  e tre
della stessa fascia;
  f) otto  rappresentanti del personale  tecnicoamministrativo eletti
dal personale tecnicoamministrativo dell'Ateneo;
  g)  otto  rappresentanti  degli   studenti  eletti  dagli  studenti
dell'Ateneo.
  5. Il senato  accademico dura in carica tre  anni; i rappresentanti
degli studenti durano in carica due anni e decadono in ogni caso dopo
aver conseguito il titolo di studio.
  6. Il senato  accademico puo' costituire al suo  interno una giunta
alla quale attribuire compiti istruttori e/o esecutivi.
                              Art. 13.
                     Consiglio di amministrazione
  1.  Il   consiglio  di   amministrazione  provvede   alla  gestione
amministrativa,  finanziaria  ed  economicopatrimoniale  dell'Ateneo,
sulla  base  delle linee  programmatiche  di  sviluppo formulate  dal
senato accademico, fatte salve le  autonomie dei dipartimenti e delle
altre strutture decentrate.
  2.  In particolare,  il  consiglio di  amministrazione esercita  le
seguenti attribuzioni:
  a) sentito il senato accademico e in coerenza con i criteri fissati
dal  programma di  attivita' e  di sviluppo  dell'Ateneo, approva  il
bilancio di previsione, le sue variazioni e il conto consuntivo;
  b)   elabora   ed   approva    il   regolamento   di   Ateneo   per
l'amministrazione, la  finanza e  la contabilita', previo  parere del
senato accademico;
  c)  approva il  piano  di sviluppo  edilizio  formulato dal  senato
accademico, prende le iniziative per  la sua esecuzione, vigila sulla
gestione dello stesso e  sulla conservazione del patrimonio mobiliare
e immobiliare;
  d) vigila sulla gestione del personale tecnicoamministrativo;
  e) approva  i contratti  e le convenzioni  che non  rientrino nelle
competenze dei  dipartimenti e delle altre  strutture decentrate, nel
rispetto di quanto previsto all'art. 7;
  f) esprime  parere sui regolamenti  dei dipartimenti e  delle altre
strutture decentrate;
  g)  promuove   attivita'  culturali,  sportive,  ricreative   e  di
orientamento mediante l'istituzione di servizi e strutture collettive
anche in collaborazione con altre istituzioni pubbliche e/o private e
avvalendosi altresi' di associazioni e cooperative studentesche.
   3. Il consiglio di amministrazione e' composto da:
  a) il rettore che lo presiede;
  b)  il direttore  amministrativo anche  con funzioni  di segretario
verbalizzante;
  c) nove rappresentanti dei docenti (tre per fascia);
  d) tre rappresentanti del personale tecnicoamministrativo;
  e) tre rappresentanti degli studenti.
  4.  Il consiglio  di amministrazione  dura  in carica  tre anni;  i
rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e decadono in
ogni caso dopo aver conseguito il titolo di studio.
                              Art. 14.
                            R e t t o r e
  1. Il rettore e' il legale rappresentante dell'Universita'.
   2. Il rettore:
  a)  convoca e  presiede  il  senato accademico  e  il consiglio  di
amministrazione, dispone  la pubblicazione degli ordini  del giorno e
dei  dispositivi   delle  delibere   entro  il   quindicesimo  giorno
successivo a ciascuna seduta;
  b)  promulga lo  statuto  e i  regolamenti  approvati dagli  organi
competenti;
  c)  esercita  l'autorita'  disciplinare sul  personale  nell'ambito
delle competenze previste dalla legge;
  d)  stipula  gli  accordi   di  cooperazione  (interuniversitari  e
internazionali),  i  contratti e  le  convenzioni,  tranne quelli  di
competenza delle strutture decentrate;
  e)  vigila   sul  funzionamento  delle  strutture   e  dei  servizi
dell'Universita';
  f) cura  l'osservanza di  tutte le norme  concernenti l'ordinamento
universitario ivi comprese quelle  riguardanti lo stato giuridico del
personale docente;
  g)  presenta   al  Ministero   dell'universita'  e   della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  le relazioni  periodiche  sull'attivita'
didattica e di ricerca dell'Ateneo previste dalla legge;
  h)  esercita tutte  le altre  attribuzioni che  gli sono  demandate
dalle  norme generali  del vigente  ordinamento universitario,  dallo
statuto e dai regolamenti.
  3.  Il  rettore  e'  eletto  tra  i  docenti  dell'Ateneo  con  una
anzianita'  nei  ruoli  della  docenza di  almeno  cinque  anni  che,
all'atto  della  candidatura,  siano professori  ordinari  e  abbiano
depositato, presso l'ufficio  elettorale dell'universita', la propria
candidatura. Il rettore dura in carica tre anni.
   4. La candidatura deve essere accompagnata da:
  a) un documento programmatico;
  b) il nome del prorettore vicario;
  c)  una lista  di firme  di elettori  proponenti la  candidatura in
numero non inferiore a cento.
  5. La  candidatura alla  carica di rettore  va presentata  entro il
termine non differibile di dieci giorni dalla data di indizione delle
elezioni, che dovra' precedere di almeno ottanta giorni la data della
prima votazione.
   6. Votano per l'elezione del rettore:
  a) i  professori ordinari,  associati, incaricati stabilizzati  e i
ricercatori confermati;
  b)  i  rappresentanti degli  studenti  nel  senato accademico,  nel
consiglio di amministrazione e nei consigli di facolta';
  c)  i  rappresentanti  del  personale  tecnicoamministrativo  nella
misura del 10% dell'intero organico in servizio alla data fissata per
l'elezione, eletti in collegi separati' coincidenti con le facolta' e
le sedi centralizzate, secondo  quanto sara' previsto dal regolamento
elettorale.
  7. Il rettore e' eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto
al voto  nelle prime due  votazioni. In  caso di mancata  elezione si
procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella
seconda  votazione hanno  riportato  il maggior  numero  di voti.  E'
eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parita' di voti, il
piu' anziano  di nomina nel ruolo  di professore di prima  fascia e a
parita' di nomina nel ruolo il piu' anziano di eta'.
                               Capo II
                        Strutture didattiche
                   e di ricerca e organi relativi
                              Art. 15.
                  Strutture didattiche e di ricerca
  1. Sono strutture didattiche  dell'Universita' le facolta', i corsi
di studio (corsi di laurea, corsi di diploma universitario, scuole di
specializzazione), i  corsi di perfezionamento, i  corsi di dottorato
di ricerca.
  2.  Sono   strutture  di  ricerca   i  dipartimenti  ed   i  centri
interdipartimentali.
                              Art. 16.
                               Facolta'
  1. Nelle facolta' sono istituiti i consigli di corso di laurea e di
diploma universitario (consigli di corso di studio della facolta').
  2. Laddove esistano  piu' corsi di studio, la  facolta' ne coordina
le attivita' didattiche comuni.
                              Art. 17.
                        Consiglio di facolta'
  1. Il consiglio di facolta' e' l'organo di governo della facolta'.
  2.  Il consiglio  di  facolta'  e' presieduto  dal  preside che  lo
convoca con modalita' definite dal regolamento di facolta'.
   3. Sono compiti del consiglio di facolta':
  a)  la presentazione  al senato  accademico dei  piani di  sviluppo
elaborati dalle strutture didattiche ad esso afferenti;
  b) l'elaborazione  e la  modifica per  l'approvazione da  parte del
senato accademico delle norme statutarie  riguardanti la facolta' e i
corsi di studio ad essa afferenti in un quadro di validita' nazionale
degli ordinamenti e nel rispetto  dei principi generali dello statuto
di Ateneo;
  c) la richiesta di nuovi posti in organico di docenti previo parere
dei consigli di dipartimento e dei consigli di corso di studio;
  d)  il  coordinamento  dei  mezzi   e  delle  attrezzature  per  lo
svolgimento  della didattica,  in collegamento  con le  attivita' dei
dipartimenti;
  e) la ripartizione dei fondi destinati alla didattica;
  f) il reclutamento dei professori e dei ricercatori su proposta dei
consigli di dipartimento e dei consigli di corso di studio;
  g) la deliberazione dell'afferenza dei docenti ai consigli di corso
di studio;
  h)  il  controllo  in  modo  effettivo  del  regolare  ed  efficace
svolgimento dell'attivita' didattica;
  l)  la gestione  delle  biblioteche centrali  di facolta',  secondo
apposito  regolamento emanato  dallo  stesso  consiglio nel  rispetto
della legislazione vigente;
  l)  procedere, annualmente,  alla programmazione  didattica e  alla
approvazione del manifesto degli studi;
  m) l'elaborazione e l'approvazione del regolamento di facolta';
  n) ogni  altra attivita' prevista  dalla legge o  dagli ordinamenti
universitari nazionali, dallo statuto e dai relativi regolamenti.
  4. Il consiglio di facolta'  delega, con apposita deliberazione, ai
consigli  di  corso di  studio,  quei  poteri che  ritiene  opportuno
conferire  in base  alle  effettive necessita'  di  snellimento e  di
maggior efficacia  delle sue  attivita', evitando  sovrapposizioni di
organismi e compiti.
  5. Sono comunque di pertinenza  dei consigli di facolta', i compiti
di cui ai punti a), d), e), f).
  6. Per quanto  riguarda i restanti punti, il  consiglio di facolta'
potra'  delegarli  o meno  a  seconda  che  essi riguardino  un  solo
consiglio di corso di studio o piu'  di uno. Nel secondo caso esso e'
tenuto  a deliberare  dopo avere  sentito il  parere dei  consigli di
corso  di   studio  interessati.  Trascorsi  quindici   giorni  dalla
richiesta di parere,  il consiglio di facolta'  puo' deliberare anche
in assenza del parere richiesto.
  7.  Il consiglio  di  facolta' elegge  il preside  e  la giunta  di
presidenza la cui  composizione e i compiti ad  essa demandabili sono
definiti dal regolamento di facolta'.
   8. Il consiglio di facolta' e' composto da:
  a) il preside  che lo presiede e lo convoca  con modalita' definite
dal regolamento di facolta';
  b) i professori ordinari, associati e incaricati stabilizzati;
  c)  i   ricercatori  confermati,   con  voto  deliberativo,   ed  i
ricercatori non confermati, con voto consultivo;
  d) una  rappresentanza degli  studenti pari al  20% del  numero dei
componenti di cui  alle lettere b) e c):  gli studenti contribuiscono
al numero legale solo se presenti;
  e) tre rappresentanti del personale tecnicoamministrativo afferente
alla facolta' o a dipartimenti ad essa correlati.
  9. I  rappresentanti del personale tecnicoamministrativo  durano in
carica tre anni; i rappresentanti degli studenti durano in carica due
anni e decadono comunque dopo aver conseguito il titolo di studio.
  10. Per le decisioni che  la legge riserva a particolari categorie,
la  partecipazione al  voto e'  limitata agli  appartenenti a  queste
categorie,  mentre la  partecipazione  alla discussione  e' estesa  a
tutti gli appartenenti al consiglio di facolta'.
                              Art. 18.
                         Preside di facolta'
  1. Il preside e' responsabile della gestione della facolta'.
  2. Convoca e presiede il consiglio di facolta' e ne rende esecutive
le deliberazioni.
  3. In particolare, il preside:
  a)  coordina   l'attivita'  dei   consigli  di  corso   di  studio,
sovrintendendo  al   regolare  svolgimento  di  tutte   le  attivita'
didattiche  e   organizzative  che   fanno  capo  alla   facolta'  ed
esercitando,  d'intesa con  i  presidenti dei  consigli  di corso  di
studio, ogni opportuna funzione di vigilanza e controllo;
  b) rappresenta il consiglio di facolta' nei rapporti con l'esterno.
  4.  Per  l'elezione  del  preside  votano  i  professori  ordinari,
associati,  incaricati stabilizzati  e  i  ricercatori confermati,  i
rappresentanti degli studenti e del personale tecnicoamministrativo.
  5. Il preside  e' eletto tra i professori  ordinari della facolta'.
In prima votazione  e' richiesta la maggioranza  degli aventi diritto
mentre  nelle successive  e'  richiesta la  maggioranza semplice.  Il
preside dura in carica tre anni.
                              Art. 19.
              Consigli di corso di studio della facolta'
   1. I consigli di corso di studio della facolta' sono:
  a) consigli di corso di laurea;
  b) consigli di diploma universitario;
   2. I consigli di corso di studio hanno il compito di:
  a) coordinare, sentiti i dipartimenti, le attivita' di insegnamento
e di studio;
  b)  programmare,   organizzare,  gestire  e   valutare  l'attivita'
didattica del corso di studio;
  c) coordinare i programmi dei corsi;
  d) esaminare ed approvare i piani di studio degli studenti;
  e) costituire  le commissioni di esame  per i corsi, per  le lauree
e/o per i diplomi;
  f) proporre al consiglio  di facolta' l'attivazione di insegnamenti
previsti dal regolamento didattico afferenti  al corso di studio e le
relative modalita' di copertura;
  g) proporre al consiglio di facolta' l'utilizzazione dei posti;
  h) assegnare i compiti didattici  ai docenti afferenti al consiglio
di corso di studio nel rispetto della liberta' di insegnamento;
  i)  formulare al  senato accademico  le richieste  di professori  a
contratto;
  l) formulare  al consiglio di  facolta' indicazioni e  richieste di
posti  di  personale  docente  da inserire  nel  piano  triennale  di
sviluppo;
  m)  formulare   ed  approvare  il  regolamento   organizzativo  del
consiglio di corso di studio;
  n) eleggere una giunta di  presidenza la cui composizione, durata e
compiti sono definiti dal regolamento;
  o) eleggere il presidente;
  p) approvare il proprio manifesto degli studi;
  q) elaborare  gli emendamenti  del piano  triennale di  sviluppo da
presentare al senato accademico tramite la facolta';
  r)  formulare indicazioni  e  richieste da  inserire  nel piano  di
sviluppo della facolta'.
  3. I  consigli di corso di  studio hanno l'obbligo di  elaborare ed
applicare uno strumento di  verifica sull'efficacia e sull'efficienza
dei  corsi  di  insegnamento,  compreso il  rispetto  del  calendario
accademico e dell'impegno orario di ciascun docente.
  4.  Ciascun  consiglio  di  corso di  studio  dovra'  istituire  un
osservatorio permanente della  didattica, composto pariteticamente da
docenti sorteggiati e da studenti  designati su base elettiva, con il
compito di verificare che  vengano rispettate le attivita' didattiche
previste  dall'ordinamento   didattico,  dal   regolamento  didattico
d'Ateneo e dal calendario didattico.
  5.  E' fatto  obbligo che  il regolamento  preveda l'esercizio  del
diritto a  ricorrere nei riguardi  del mancato rispetto da  parte dei
docenti per quanto attiene agli impegni didattici programmati.
  6.  Per  ottimizzare  il  rapporto  docentistudenti,  i  corsi  che
implicano attivita' teoricopratiche devono  prevedere non piu' di 150
studenti e,  comunque, il  numero di studenti  per ciascun  corso non
puo' superare il numero di 250.
  7. Il consiglio di corso di studio e' composto da:
  a) il  presidente che  lo presiede  e lo  convoca con  le modalita'
definitive dal regolamento del consiglio di corso di studio;
  b)  i professori  ordinari, associati,  incaricati stabilizzati,  i
ricercatori e gli assistenti del  ruolo ad esaurimento della facolta'
afferenti al consiglio di corso di studio, ove occorra, per opzione;
  c) i supplenti  e i titolari di affidamento  della stessa facolta',
con  voto deliberativo  e i  supplenti  e i  titolari di  affidamento
appartenenti ad altre facolta', con voto consultivo;
  d) una rappresentanza degli studenti  pari al 20% dei componenti di
cui alla lettera b).
  I componenti di  cui alle lettere c) e d)  contribuiscono al numero
legale, solo se presenti.
  Gli studenti  durano in carica due  anni e decadono al  momento del
conseguimento del titolo di studio.
                              Art. 20.
             Presidente del consiglio di corso di studio
   1. Il presidente del consiglio di corso di studio:
  a)  presiede il  consiglio  di corso  di studio  e  lo convoca  con
modalita' previste dal regolamento;
  b) rappresenta  il consiglio  di corso di  studio nei  rapporti con
l'esterno;
  c) e' eletto da tutti i componenti del consiglio di corso di studio
con voto deliberativo.
  2. Il presidente  del consiglio di corso di studio  e' eletto tra i
professori di ruolo afferenti al consiglio stesso. In prima votazione
e' richiesta la maggioranza degli aventi diritto al voto mentre nelle
successive e' richiesta la  maggioranza semplice. Il presidente resta
in carica tre anni.
                              Art. 21.
                             Dipartimento
  1.  Il dipartimento  e' la  struttura organizzativa  di uno  o piu'
settori di  ricerca omogenei  per fini  o per  metodo e  dei relativi
insegnamenti anche afferenti a piu' facolta'.
  2.  Al  dipartimento  e' attribuita  piena  autonomia  finanziaria,
contabile,  amministrativa  e  di   spesa.  Al  dipartimento  possono
altresi' essere devolute  le attribuzioni amministrative, finanziarie
e contabili di altre strutture didattiche, scientifiche o di servizio
considerate dal senato accademico  afferenti ad esso esclusivamente a
tali fini.
  3.   I   dipartimenti    promuovono,   coordinano,   verificano   e
pubblicizzano le attivita' di  ricerca, ferma restando l'autonomia di
ogni singolo docente, e  concorrono alle attivita' didattiche secondo
quanto stabilito dal presente statuto e dalle leggi vigenti.
  4.  Le  attivita'  di  consulenza  e  di  ricerca  su  contratto  o
convenzione  da eseguirsi  all'interno  dell'Universita' si  svolgono
nell'ambito dei dipartimenti.
  5.  La costituzione  di  un dipartimento  e'  deliberata, anche  su
iniziativa dei docenti interessati,  dal senato accademico che indica
la data di  attivazione, sentito il consiglio  di amministrazione, in
relazione  alla disponibilita'  di  risorse, locali  e personale.  La
medesima procedura e' adottata per eventuali successive modifiche.
  6. Ciascun docente afferisce, secondo la propria scelta, ad uno dei
dipartimenti   dell'Ateneo   nel   quale  egli   svolge,   anche   in
collaborazione con  altri, la  propria attivita'  di ricerca;  il non
esercizio del  diritto di opzione comporta  l'assegnazione di ufficio
da parte del senato accademico.
  7.  Al  dipartimento  e'  assegnato  il  personale  amministrativo,
tecnico, bibliotecario, per le attivita' di ricerca e di didattica ad
esso connesse.
  8.  La  disattivazione  dei   dipartimenti  gia'  costituiti  viene
deliberata  dal  senato  accademico  su  proposta  del  consiglio  di
dipartimento,  approvata da  due terzi  degli aventi  diritto, ovvero
quando il numero dei docenti si  riduce ad un terzo rispetto a quello
dei docenti all'atto della costituzione.
   9. Sono organi del dipartimento:
     a) il consiglio;
     b) la giunta;
     c) il direttore.
  10. A ciascuna delle sezioni  in cui e' eventualmente articolato il
dipartimento   (o   strutture   assimilabili)  sono   assicurate   le
fondamentali garanzie di autonomia e la piena dignita' di ricerca.
                              Art. 22.
                      Consiglio di dipartimento
  1. Il  consiglio di dipartimento  e' l'organo al quale  e' affidata
l'attivita'  di sviluppo,  di  programmazione del  dipartimento e  la
scelta dei relativi criteri di attuazione.
  2. Pertanto il consiglio di dipartimento:
  a)  elabora ed  approva un  regolamento interno  con il  quale sono
disciplinate  le  modalita'  di svolgimento  delle  attribuzioni  del
dipartimento  e l'organizzazione  interna del  medesimo, le  norme di
funzionamento  degli organi  e quanto  altro ritenuto  necessario per
l'adempimento delle funzioni istituzionali;
  b) stabilisce i  criteri generali per l'uso coordinato  dei mezzi e
degli  strumenti  in  dotazione  e per  la  utilizzazione  dei  fondi
assegnati al dipartimento;
  c) detta i  criteri generali per l'impiego  del personale assegnato
al dipartimento;
  d)  adotta le  iniziative necessarie  per concorrere  con le  varie
strutture didattiche alle relative attivita';
  e)  approva  il bilancio  consuntivo  e  la relativa  relazione  di
accompagnamento;
  f) approva le domande di opzione al dipartimento;
  g) approva  le richieste di  finanziamento ed i  bilanci preventivi
annuali e pluriennali previsti dal regolamento per l'amministrazione,
la finanza e la contabilita' dell'Universita';
  h) determina il fondo  a disposizione del segretario amministrativo
per   le  spese   di  economato,   ai  sensi   del  regolamento   per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'Universita';
  i)  delibera  l'acquisto  di   materiale  anche  bibliografico,  di
strumenti, attrezzature  ed arredi, nonche' l'esecuzione  di lavori e
la fornitura di servizi che non siano, per importo, di competenza del
direttore;
  l) approva le convenzioni di ricerca e di consulenza;
  m) approva quanto predisposto dalla giunta di dipartimento;
  n) inoltra al  senato accademico le richieste relative  ai piani di
sviluppo;
  o) esprime  parere in ordine  alle chiamate e ai  trasferimenti dei
docenti  ed  al  conferimento  di   supplenze  e  di  affidamenti  da
effettuare  da parte  dei  consigli di  facolta', limitatamente  alle
discipline comprese nel dipartimento;
  p) esprime parere in ordine alle modifiche al regolamento didattico
di Ateneo limitatamente alle discipline di propria pertinenza;
  q) esercita ogni  altra attribuzione che ad esso  sia assegnata dal
presente  statuto,  dalla legge,  dai  regolamenti  di Ateneo  e  dal
regolamento interno.
  3. Partecipano  alla votazione dei pareri  di cui ai punti  o) e p)
del comma 2 i soli docenti.
  4. Il consiglio di dipartimento e' composto da:
  a)  il direttore,  che lo  convoca  e lo  presiede, e  da tutto  il
personale docente afferente al dipartimento;
  b)  il  segretario  amministrativo,   con  funzione  di  segretario
verbalizzante e voto deliberativo;
  c)  una  rappresentanza degli  studenti  iscritti  al dottorato  di
ricerca (uno per ciclo);
  d)  una rappresentanza  del  personale tecnicoamministrativo  nella
misura del 10% del personale docente.
                              Art. 23.
                        Giunta di dipartimento
   1. La giunta:
  a)  dispone,   per  gli  importi  stabiliti   dal  regolamento  per
l'amministrazione,  la finanza  e  la contabilita'  dell'Universita',
l'acquisto   di   materiale   anche  bibliografico,   di   strumenti,
attrezzature ed arredi, nonche' l'esecuzione di lavori o la fornitura
di servizi;
  b)  predispone  annualmente  le  richieste di  finanziamento  e  di
assegnazione  del personale  tecnicoamministrativo necessarie  per il
funzionamento del dipartimento da inoltrare al senato accademico;
  c) predispone il piano annuale delle ricerche del dipartimento;
  d) predispone annualmente una  relazione sulle attivita' svolte dal
dipartimento da allegare al conto consuntivo;
  e) elabora  i bilanci consuntivi  e preventivi del  dipartimento da
sottoporre al consiglio di dipartimento.
   2. La giunta e' composta da:
  a)  il direttore,  che  la  convoca e  la  presiede, il  segretario
amministrativo con la funzione di segretario verbalizzante;
  b)  una  rappresentanza dei  docenti  fissata  dal regolamento  del
dipartimento ed eletta dal consiglio del dipartimento stesso.
                              Art. 24.
                      Direttore di dipartimento
  1. Il direttore rappresenta il dipartimento ed esercita le seguenti
attribuzioni:
  a) convoca e presiede il consiglio e la giunta di dipartimento;
  b) da esecuzione alle delibere degli organi del dipartimento;
  c)  adotta,   nei  casi  di  urgenza,   i  provvedimenti  necessari
riferendone per  la ratifica agli organi  competenti del dipartimento
nella prima seduta utile;
  d)  stipula  i  contratti  e   le  convenzioni  di  competenza  del
dipartimento;
  e)  presenta al  consiglio  di dipartimento  i bilanci  predisposti
dalla giunta, corredati dalle relative relazioni tecniche;
  f) designa il proprio sostituto fra i membri della giunta.
  2.  Il  direttore  del  dipartimento e'  eletto  dal  consiglio  di
dipartimento tra i professori di  ruolo dello stesso dipartimento. In
prima votazione e'  richiesta la maggioranza degli  aventi diritto al
voto, mentre  nelle successive e' richiesta  la maggioranza semplice.
Il direttore dura in carica tre anni.
                              Art. 25.
                Centri interdipartimentali di ricerca
  1. I  centri interdipartimentali  di ricerca sono  finalizzati alla
realizzazione  di  progetti  che  coinvolgono  la  partecipazione  di
docenti appartenenti a dipartimenti diversi.
  2.  I centri  interdipartimentali  di ricerca  sono costituiti  con
delibera del senato accademico, sentiti i dipartimenti interessati.
  3. Le modalita' per  la costituzione dei centri interdipartimentali
di  ricerca  devono  essere  contenute nel  regolamento  generale  di
Ateneo.
                              Parte III
                  ATTIVITA' DIDATTICA E DI RICERCA
                                Capo I
                         Attivita' didattica
                              Art. 26.
                       Liberta' di insegnamento
   1. Ai docenti e' garantita la liberta' di insegnamento.
  Ad essi e' fatto obbligo  di uniformarsi alle delibere dei consigli
di  corso  di  studio  per   quanto  concerne  il  coordinamento  dei
programmi.
  2.  Il  professore di  ruolo  che,  nell'ambito  del suo  corso  di
insegnamento,  non  abbia  l'opportunita' di  realizzare  il  proprio
impegno  orario, dovra'  avere affidato  lo svolgimento  di attivita'
didattiche  aggiuntive, incluse  le  attivita' relative  ai corsi  di
diploma e di scuola di specializzazione, o lo svolgimento di corsi di
recupero o di corsi serali o di corsi intensivi.
                              Art. 27.
                     Doveri didattici dei docenti
  1.  I  docenti  adempiono,  nei   corsi  di  laurea  e  di  diploma
universitario,  nelle  scuole  di   specializzazione,  nei  corsi  di
perfezionamento  e  di dottorato  di  ricerca,  ai compiti  didattici
previsti dalla legge.
  2. E' altresi  obbligo dei professori e dei  ricercatori guidare il
processo  formativo  degli  studenti  attraverso  forme  di  tutorato
didattico, in collaborazione con gli organismi di sostegno al diritto
allo studio e con le  rappresentanze degli studenti, concorrendo alle
complessive esigenze  di formazione  culturale degli studenti  e alla
loro compiuta partecipazione alle attivita' universitarie.
                               Capo II
                        Attivita' di ricerca
                              Art. 28.
                     Programmazione della ricerca
  1. L'Universita' programma  su base pluriennale, in  accordo con la
formulazione dei  piani nazionali  di sviluppo, la  propria attivita'
fissando gli obiettivi, individuando  gli strumenti per migliorare le
strutture  ed  i servizi  in  risposta  alle esigenze  della  ricerca
manifestate  dalle strutture  scientifiche (dipartimenti  e strutture
assimilate) e mirando ad un equilibrato sviluppo di tutti i settori.
  2.  L'Universita',  in base  alle  competenze  scientifiche di  cui
dispone, promuove progetti di ricerca  innovativi per lo sviluppo dei
settori di base e applicativi.
  3.  La  programmazione  scientifica  di  Ateneo  viene  esposta  ed
illustrata in una apposita conferenza  di Ateneo, quindi pubblicata e
presentata  alle  istituzioni  pubbliche  di  governo  e  alle  forze
culturali,   sociali    e   produttive   regionali,    nazionali   ed
internazionali.
                              Art. 29.
                     Finanziamento della ricerca
  1.  Al fine  di sviluppare  l'attivita' scientifica  e di  ricerca,
l'Universita', fatta  salva la  priorita' dei finanziamenti  da parte
dello  Stato,  cura i  rapporti  con  gli  enti  di ricerca,  con  le
istituzioni pubbliche e con gli enti privati.
  2.  In particolare,  l'Universita' puo'  stipulare convenzioni  con
enti   pubblici  (prioritarie)   e   privati   (aggiuntive)  per   la
realizzazione e  il supporto  finanziario e  gestionale dei  piani di
sviluppo  scientifico  di Ateneo  in  accordo  con la  programmazione
pluriennale.
  3.  L'Universita' mette  a  disposizione delle  forze produttive  e
degli enti pubblici  e privati l'esperienza e  la competenza maturate
all'interno  delle proprie  strutture.  Inoltre,  come sede  primaria
della  ricerca  e  della  formazione  scientifica,  l'Universita'  si
propone come consulente permanente di enti pubblici.
  4.  I  dipartimenti  (o  strutture  assimilate)  possono  investire
aliquote  dei  proventi  derivanti   dalle  attivita'  di  ricerca  e
consulenza  contoterzi   per  investimenti  nella  ricerca   e  nella
formazione.
                              Parte IV
                  SERVIZI, APPARATO AMMINISTRATIVO
                            E PATRIMONIO
                              Art. 30.
  Modalita' per l'istituzione delle strutture di servizio di Ateneo
  1.  Le  strutture di  servizio  dell'Universita'  si articolano  in
strutture centrali e periferiche.
  2. Fatte  salve le  disposizioni di legge,  su proposta  del senato
accademico,  il consiglio  di amministrazione  puo' costituire  nuove
strutture  di servizio  in casi  in  cui si  dimostri, con  specifica
motivazione, che le attivita' e finalita' previste non possono essere
attuate dalle strutture gia' esistenti.
                              Art. 31.
        Struttura organizzativa dell'amministrazione centrale
  1.   Le  strutture   tecnicoamministrative  dell'Universita'   sono
organizzate  in  quattro   aree  fondamentali:  ricerca  scientifica,
formazione  didattica,  patrimonio  e   gestione  del  personale.  La
suddivisione  interna alle  aree sara'  definita dal  regolamento che
dovra' accorpare funzioni omogenee distinguendo tra funzioni finali e
funzioni strumentali di supporto.
  2.  Per quanto  riguarda  "l'Azienda  Policlinico", ferma  restando
l'unicita'  per l'intero  Ateneo  delle aree  formazione didattica  e
ricerca scientifica,  vanno previste  strutture separate per  le aree
patrimonio e gestione del personale.
  3. L'organigramma delle strutture tecnicoamministrative e' definito
dal regolamento generale di Ateneo.
                              Art. 32.
            Organizzazione delle strutture amministrative
  1.  Le strutture  amministrative dell'Universita'  sono organizzate
secondo  criteri di  flessibilita' funzionale  e di  accorpamento per
competenze omogenee, tenendo conto delle risorse umane anche mediante
processi  di  riqualificazione  professionale,  ricomposizione  delle
mansioni e mobilita' del personale.
  2. Deve essere promossa  e garantita la responsabilita' individuale
e la  collaborazione di tutto  il personale secondo una  gerarchia di
funzioni che  esplicitino le  competenze necessarie  allo svolgimento
del servizio.
  3.  L'organizzazione del  lavoro degli  uffici dell'Universita'  e'
determinata dal direttore amministrativo.
  4. L'organizzazione  del lavoro, ferma restando  la responsabilita'
individuale di  ciascun dipendente per le  funzioni attribuitegli, e'
informata al principio della collegialita'  che si realizza in base a
criteri  di  efficienza  e  produttivita',  secondo  le  funzioni  da
svolgere e gli obiettivi da perseguire.
                              Art. 33.
                   Servizi e modalita' di gestione
  1. I servizi relativi all'espletamento dell'attivita' istituzionale
sono resi  direttamente dall'Universita' o  dai centri di  servizi di
cui al  successivo comma.  Servizi specialistici  integrativi possono
occasionalmente  essere  affidati  a  terzi sulla  base  di  apposite
valutazioni tecnicoeconomiche.
  2.  Per  la produzione  o  erogazione  diretta  di beni  e  servizi
finalizzati al  supporto delle  attivita' didattiche  e di  ricerca o
richiesti    dalle   esigenze    dell'organizzazione   amministrativa
dell'Ateneo,  l'Universita'   puo'  costituire  appositi   centri  di
servizi, dotati di autonomia gestionale.
  3. La  delibera costitutiva  del centro  servizi, oltre  ad esporre
puntualmente  le soluzioni  alternative  disponibili, la  valutazione
preventiva  dei riflessi  organizzativi  e ad  approvare il  relativo
regolamento, specifica l'ambito  di attivita' e le  relazioni con gli
organi  dell'Ateneo  o con  le  singole  strutture corrispondenti,  i
requisiti richiesti per la figura  del direttore ed individua i mezzi
finanziari ed il personale da assegnare al centro servizi.
  4.  Il centro  di servizi  e'  retto, per  la durata  di tre  anni,
rinnovabili,  da un  comitato di  tre membri  e da  un direttore  che
sovrintende  alla  gestione, nominato,  di  norma,  tra il  personale
tecnicoamministrativo di grado adeguato.
  5. Il regolamento del centro  di servizi deve prevedere modalita' e
forme di utilizzazione di eventuali prestazioni esterne.
  6.  L'utilizzazione  di personale  volontario  o  di prestazioni  o
risorse rese  disponibili per  iniziativa degli  studenti o  di altre
organizzazioni  o  formazioni  sociali e'  disciplinata  da  apposite
convenzioni.
                              Art. 34.
            Criteri di gestione del patrimonio immobiliare
  1.  Il  consiglio  di amministrazione  provvede,  relativamente  al
patrimonio immobiliare dell'Ateneo di Palermo, ai seguenti compiti:
  a)   censimento   e   catalogazione  del   patrimonio   immobiliare
dell'Ateneo di Palermo;
  b) diffusione  agli organismi accademici dell'Ateneo  di dati sulla
consistenza, destinazione  e stato  d'uso del  patrimonio immobiliare
dell'Ateneo di Palermo;
  c) vigilanza sul patrimonio immobiliare dell'Ateneo di Palermo, con
particolare  riferimento  alla  verifica  periodica  dello  stato  di
conservazione e di manutenzione;
  d) formulazione del piano annuale  di interventi, in armonia con il
piano triennale di cui al successivo comma 5.
  2. Il  senato accademico programma  le modalita' di  gestione delle
risorse   immobiliari   necessarie   allo   sviluppo   dell'attivita'
istituzionale dell'Ateneo.
  3.  Tale  programmazione e'  informata  a  criteri e  priorita'  di
assegnazione delle risorse finanziarie  ed immobiliari alle strutture
dell'Ateneo   secondo   parametri   non  discrezionali   e   comunque
finalizzati all'equa  e funzionale ripartizione tra  le strutture, al
pieno   utilizzo   delle   risorse  immobiliari   esistenti   ed   al
completamento definitivo di quelle non ancora completate.
  4. A  tal fine il  senato accademico adotta  apposite deliberazioni
contenenti i parametri indicatori e i criteri generali di priorita'.
  5. Il  senato accademico  redige il  piano triennale  delle risorse
immobiliari, contenente l'ordine di  priorita' generale di intervento
e quello di ciascun settore di intervento con riferimento a:
     a) manutenzione ordinaria;
     b) manutenzione straordinaria;
     c) ristrutturazioni;
     d) ampliamenti e nuove costruzioni;
     e) acquisizione ed alienazione di beni.
  6.   Il  piano,   approvato  dal   consiglio  di   amministrazione,
costituisce il quadro  di riferimento per la  formulazione di istanze
volte alla  concessione di finanziamenti  pubblici e privati  per gli
interventi sul patrimonio immobiliare dell'Ateneo di Palermo.
  7.  L'Universita'   realizza  tutti  gli  interventi   relativi  al
patrimonio immobiliare  dell'Ateneo di Palermo, sia  con fondi propri
che con finanziamenti esterni, nel  rigoroso rispetto del contenuto e
delle  priorita' sia  generali che  di settore  degli interventi  del
piano triennale,  salvo casi in  cui gli interventi siano  imposti da
eventi  imprevedibili  e  calamitosi nonche'  da  nuove  disposizioni
legislative.
  8. Alla  scadenza del  piano triennale,  il senato  accademico, con
motivata  deliberazione, puo'  modificare le  pregresse previsioni  e
priorita'. Il piano vigente puo'  anche essere aggiornato, su analoga
deliberazione  del senato  accademico,  solo in  dipendenza di  nuove
disposizioni legislative  o di sopravvenute circostanze  di fatto che
ne rendano opportuna e/o  non differibile l'effettuazione, in accordo
ai criteri fissati dal comma precedente.
  9.  Il  senato accademico,  entro  tre  anni dall'emanazione  dello
statuto,  dovra'  approvare  un   regolamento  sulla  qualita'  degli
interventi  sul  patrimonio  immobiliare dell'Ateneo  di  Palermo  da
applicare nella valutazione dei  progetti e delle realizzazioni delle
relative opere.
                              Art. 35.
                       Direttore amministrativo
  1.  Il  direttore amministrativo  viene  nominato  dal rettore,  su
proposta  del  consiglio  di amministrazione,  secondo  le  modalita'
previste dalla legge.
  2.  Il  direttore  amministrativo  permane nelle  funzioni  per  un
periodo di tre anni, rinnovabile  a seguito di motivata deliberazione
da parte del consiglio di amministrazione.
  3. Il direttore amministrativo  puo' essere nominato, dopo concorso
pubblico, per titoli, anche tra persone estranee all'amministrazione,
purche' ne abbiano i requisiti; il  rapporto di lavoro e' regolato da
contratto di diritto privato, nei limiti previsti dalla legge.
  4.  Il  consiglio  di   amministrazione  determinera'  i  requisiti
professionali ed i titoli richiesti per l'attribuzione dell'incarico.
  5. In sede di prima  applicazione, il direttore amministrativo deve
essere nominato entro un mese dalla emanazione del presente statuto.
  6.  Il direttore  amministrativo  esercita  le competenze  previste
dalla legislazione vigente.
                              Art. 36.
     Dirigenti e dipendenza dei servizi e delle unita' operative
  1.  Il   direttore  amministrativo  nomina  i   responsabili  delle
strutture  amministrative, tenuto  conto delle  indicazioni contenute
nel piano di  impiego del personale e  delle direttive programmatiche
del senato accademico.
  2. Nel rispetto  delle qualifiche e delle  competenze, il direttore
amministrativo   promuove  la   rotazione   periodica   -  di   norma
quadriennale - dei responsabili delle singole strutture.
                              Art. 37.
                        Controllo di gestione
  1. L'Universita',  tramite la costituzione di  un apposito ufficio,
provvede a realizzare il controllo sulla efficiente utilizzazione del
personale tecnicoamministrativo e delle risorse edilizie, finanziarie
e di beni, in attuazione a quanto  disposto dall'art. 5, commi 2 e 3,
del presente statuto.
  2.  L'Universita'  garantisce  all'ufficio   per  il  controllo  di
gestione  i mezzi  e  le risorse  necessarie  per l'espletamento  dei
propri compiti.
  3. L'ufficio  per il controllo  di gestione, nello  svolgimento dei
propri  compiti,  promuove  la  collaborazione dei  dirigenti  e  dei
titolari di funzioni equiparate per  realizzare il piu' ampio scambio
di informazioni anche al fine della diffusione delle innovazioni.
  4.  All'ufficio per  il controllo  di  gestione sono  in ogni  caso
inviate,  per  le valutazioni  di  competenza,  le relazioni  annuali
predisposte dagli osservatori permanenti della didattica dei corsi di
studio, dai  centri di servizi  (articoli 33  e 40), dai  dirigenti o
responsabili dei servizi (art. 36).
  5. Il  rapporto annuale dell'ufficio  per il controllo  di gestione
deve  indicare, tra  l'altro, sulla  base di  criteri di  valutazione
esplicitamente dichiarati:
  a)  il  grado  di  raggiungimento degli  obiettivi  assegnati  alle
singole strutture amministrative e di servizio;
  b) la ragione della loro mancata o parziale realizzazione;
  c) le proposte per ovviare alle difficolta' riscontrate;
  d) i  suggerimenti per  una migliore utilizzazione  delle strutture
esistenti.
  6. Il  rapporto annuale  e' inviato ai  componenti degli  organi di
Ateneo e a tutte le strutture didattiche, scientifiche e di servizio.
                              Art. 38.
                    Piano di impiego del personale
  1. Il  consiglio di amministrazione, sentito  il senato accademico,
redige ogni  due anni il  piano di  impiego del personale  sulla base
delle esigenze delle strutture.
  2. A tal  fine il consiglio di  amministrazione predispone apposito
regolamento, il quale  deve tenere conto delle  esigenze dei servizi,
della funzione della struttura e dei diritti del dipendente.
  3.  Tramite  tale  piano  vengono  effettuati  l'assegnazione  e  i
trasferimenti del personale, i  corsi di qualificazione del personale
dell'Ateneo e vengono promosse le  "azioni positive", su proposta del
Comitato delle pari opportunita' dell'Ateneo.
                              Art. 39.
             Articolazione delle strutture amministrative
  1. La gestione  amministrativocontabile dell'Universita' e' attuata
attraverso  centri di  spesa, definiti  come  le strutture  a cui  il
bilancio universitario attribuisce una dotazione finanziaria.
   2. I centri di spesa sono distinti in:
  a) centri di spesa delegata;
  b) centri di spesa con autonomia amministrativocontabile.
  3.  I limiti  dei  poteri  dei centri  di  spesa  sono fissati  dal
regolamento generale di Ateneo per la finanza e la contabilita'.
  Nessun centro di  spesa puo' essere affidato a  responsabili il cui
mandato non sia sottoposto ad una verifica triennale.
  4.  I   centri  di  spesa  con   autonomia  amministrativocontabile
gestiscono direttamente i fondi del loro bilancio di cui i rispettivi
organi  sono  responsabili  e  stipulano  con  i  terzi  contratti  e
convenzioni.
  5.   Il  consiglio   di   amministrazione   istituisce  i   servizi
centralizzati  al fine  di consentire  alle strutture  di Ateneo  una
economia di scala.
  6. Sono centri di spesa con autonomia amministrativocontabile:
     a) i dipartimenti;
     b) i centri interdipartimentali di ricerca.
                              Art. 40.
                          Centri di servizi
  1.  Il  consiglio  di   amministrazione,  su  proposta  del  senato
accademico, puo'  istituire centri  di servizi,  al fine  di favorire
l'uso coordinato delle risorse dell'Ateneo, incentivare gli scambi di
docenti e  studenti con  altre istituzioni universitarie  italiane ed
estere e sostenere le attivita' didattiche e di ricerca scientifica.
  2. I centri di servizi  vengono disciplinati da regolamenti emanati
all'atto  della loro  istituzione  con  riferimento ai  commi  4 e  5
dell'art. 33.
  3.  Il  consiglio  di   amministrazione,  su  proposta  del  senato
accademico, delibera altresi' se costituirli in centri di spesa.
                              Art. 41.
             Regolamento di Ateneo per l'amministrazione
                    la finanza e la contabilita'
  1.   L'esercizio  dell'autonomia   amministrativa,  finanziaria   e
contabile  da  parte  degli   organi  di  direzione  delle  strutture
dell'Universita'  di  Palermo,  cui   sono  demandate,  a  norma  del
successivo  comma,   le  relative   attribuzioni  e   competenze,  e'
disciplinato  dal regolamento  di  Ateneo  per l'amministrazione,  la
finanza e la contabilita'.
  2. Il regolamento di Ateneo, di cui al comma precedente, e' emanato
con   decreto  del   rettore  su   deliberazione  del   consiglio  di
amministrazione,  sentito  il  senato  accademico, le  facolta'  e  i
dipartimenti.
  3. Il regolamento  di Ateneo puo' derogare dalle  norme del vigente
ordinamento   contabile   dello   Stato  e   degli   enti   pubblici,
rispettandone comunque i relativi principi.
                              Art. 42.
                  Il collegio dei revisori dei conti
  1. Il collegio  dei revisori dei conti e' nominato  con decreto del
rettore su deliberazione del senato accademico ed e' composto da:
  a)  un magistrato  della Corte  dei conti  scelto tra  il personale
collocato a riposo, che ne assume la presidenza;
  b) da quattro  componenti effettivi e due supplenti  scelti tra gli
iscritti nel registro dei revisori dei conti previsto dalla legge;
  2.  I componenti  del collegio  dei  revisori dei  conti durano  in
carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.
  3.  I compiti  e le  modalita' di  funzionamento del  collegio sono
stabiliti  dal regolamento  per  l'amministrazione, la  finanza e  la
contabilita'.
                              Art. 43.
            Sistema bibliotecario e archivistico di Ateneo
  1.  Il   sistema  bibliotecario  e  archivistico   di  Ateneo,  cui
afferiscono le biblioteche di  facolta' e di dipartimento, l'archivio
storico  di Ateneo  e  i centri  di documentazione,  ha  lo scopo  di
sviluppare  ed organizzare  in  forme  coordinate l'acquisizione,  la
conservazione e la fruizione  del patrimonio librario e documentario,
nonche' il trattamento e la diffusione delle informazioni.
  2. Al sistema bibliotecario e archivistico di Ateneo sovrintende un
comitato di  coordinamento, eletto dal senato  accademico, formato da
due docenti, due funzionari dell'area delle biblioteche, uno studente
e un esperto di informatica  applicata alla gestione dei beni librari
e archivistici;  esso formula annualmente  al senato accademico  e al
consiglio di amministrazione gli indirizzi e le linee di sviluppo del
sistema, sulla  base delle indicazioni emerse  dalla conferenza delle
biblioteche,  fatta  salva   l'autonomia  scientifica  delle  singole
strutture. Il comitato e' presieduto da un delegato del rettore.
  3. La gestione e l'indirizzo scientificodidattico delle biblioteche
competono   all'organo  collegiale   della  struttura   di  afferenza
(consiglio di dipartimento, consiglio  di facolta') che li esercitano
secondo   le  modalita'   previste   dal   regolamento  del   sistema
bibliotecario e archivistico di Ateneo.
  4. Con il  fine di acquisire, tutelare, archiviare  e conservare la
documentazione utile alla salvaguardia della propria memoria storica,
l'Universita' provvede a rendere  funzionale, dotandolo dei necessari
supporti finanziari  e di personale e  organizzandolo secondo criteri
scientifici, l'archivio storico di  Ateneo. In tale struttura, dotata
di  autonomia  nell'ambito  del   sistema  bibliotecario  di  Ateneo,
confluira' tutta la documentazione relativa alle attivita' culturali,
didattiche e amministrative dell'Ateneo dalla data della fondazione e
quella che via via andra' producendosi.
  5.  La direzione  scientifica e'  affidata  ad un  comitato la  cui
formazione e funzione e' prevista dal regolamento di cui al comma 3.
                              Art. 44.
                 Sistema museografico e orto botanico
  1. L'Universita'  promuove la  conservazione, l'arricchimento  e la
fruizione del  proprio patrimonio culturale e  scientifico attraverso
il Sistema museografico dell'Universita'  di Palermo, che comprende i
seguenti musei:
  a)  Musei  tematici realizzati  presso  le  strutture didattiche  e
scientifiche dell'Universita';
  b) Orto botanico e Herbarium Mediterraneum.
  2.  Il  consiglio  di   amministrazione,  su  proposta  del  senato
accademico, puo'  costituire ciascuna  unita' del sistema  museale in
centro di spesa.
                               Parte V
           RAPPORTI CON L'ESTERNO E AZIENDE UNIVERSITARIE
                                Capo I
                       Convenzioni e contratti
                              Art. 45.
            Osservatorio sulle convenzioni e sui contratti
  1.  E'  istituito,  in  seno  all'amministrazione  dell'Ateneo,  un
ufficio  permanente  delle  attivita'  relative  ai  contratti,  alle
convenzioni ed alla partecipazione a consorzi, con il compito di:
  a)  verificare  periodicamente  lo  stato  di  attuazione  di  tali
rapporti anche al fine di attivare i competenti organi di vigilanza;
  b)  indicare  metodologie di  valutazione  anche  sulla scorta  dei
suggerimenti e delle osservazioni provenienti dalle diverse strutture
di Ateneo;
  c)  pubblicare,  al termine  di  ciascun  anno, un  rapporto  sulle
attivita' regolate da contratti,  convenzioni e alla partecipazione a
consorzi. Tale rapporto dovra' essere corredato da schede riassuntive
delle  informazioni   piu'  significative   quali:  i   contenuti,  i
contraenti, la  struttura incaricata della esecuzione,  l'importo, lo
stato di  attuazione ed altri elementi  utili ai fini di  offrirne un
quadro il piu' possibile esauriente.
                              Art. 46.
                    Acquisizioni di beni e servizi
              e affidamento di incarichi professionali
  1.  L'Universita'  provvede  all'acquisizione  di  beni  e  servizi
secondo  criteri  di  trasparenza   e  all'affidamento  di  incarichi
professionali  secondo criteri  di riconosciuta  professionalita', in
conformita'  alle  norme  previste  dal  regolamento  di  Ateneo  per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
                                Capo II
                  Aziende autonome dell'Universita'
                              Art. 47.
                 Azienda universitaria "Policlinico"
  1.  Ai sensi  delle leggi  vigenti e  nel rispetto  delle normative
universitarie, che  espressamente vengono fatte  salve, l'Universita'
degli studi di Palermo  comprende l'Azienda universitaria Policlinico
per  lo  svolgimento  dell'attivita' assistenziale  e  di  formazione
sanitaria connessa con  le attivita' istituzionali di  didattica e di
ricerca scientifica della facolta' di medicina e chirurgia.
  2. L'Azienda  universitaria Policlinico  e' costituita  con decreto
del rettore.
  Essa e' dotata di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale
e   contabile  e   la  sua   gestione  e'   informata  al   principio
dell'autonomia economicofinanziaria e dei preventivi e consuntivi per
centri di costo basati sulle prestazioni effettuate.
  3. L'Azienda,  costituita nell'ambito della facolta'  di medicina e
chirurgia  ed istituita  con finalita'  di formazione  e ricerca,  in
quanto  Policlinico  universitario  assume anche  le  caratteristiche
corrispondenti   a  ospedale   di   rilievo  nazionale   e  di   alta
specializzazione e  come tale si  inserisce nel sistema  di emergenza
sanitaria.
                              Art. 48.
                           Aziende agrarie
  1. L'Universita', per le finalita'  della didattica e della ricerca
scientifica nel settore dell'agricoltura, puo' dotarsi di una azienda
agraria di sua proprieta'.
  2.  L'organizzazione   e  la   gestione  dell'azienda   agraria  va
conformata  alle norme  previste  dal regolamento  di gestione  delle
aziende agrarie.
                              Parte VI
              DISPOSIZIONI Dl ATTUAZIONE E TRANSITORIE
                                Capo I
                     Disposizioni di attuazione
                              Art. 49.
                         Modifiche di statuto
  1. Le modifiche del presente  statuto sono deliberate a maggioranza
assoluta dei  componenti del senato accademico,  sentiti il consiglio
di amministrazione,  i consigli di  facolta', i consigli di  corso di
studio e i consigli di dipartimento.
  2. Il consiglio  di amministrazione ed i consigli di  facolta' e di
dipartimento  possono sottoporre  al senato  accademico proposte,  di
modifica dello  statuto. Su  tali proposte,  il senato  accademico si
deve pronunciare entro il termine di sessanta giorni.
  3. Lo statuto e' emanato  dal rettore secondo le procedure previste
dalle leggi vigenti.
                              Art. 50.
                          Natura dei pareri
  1. La natura  dei pareri, quando non altrimenti  specificato, e' da
intendersi  obbligatoria  e  non vincolante.  Quando  non  altrimenti
specificato, i pareri devono essere emessi entro il termine di trenta
giorni  dalla  data  della  richiesta,  trascorsi  i  quali  l'organo
richiedente puo' deliberare anche in assenza del parere richiesto.
                               Capo II
                      Disposizioni transitorie
                              Art. 51.
                   Entrata in vigore dello statuto
  1. Il  presente statuto entra  in vigore il giorno  successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  2. L'entrata in vigore dello statuto comporta l'immediata efficacia
di  tutte le  disposizioni statutarie  le cui  prescrizioni non  sono
subordinate alla adozione di appositi regolamenti.
                              Art. 52.
                Elezioni e regole di incompatibilita'
  1. Il rettore, i presidi di  facolta', i presidenti di consiglio di
corso  di  studio  e  i  direttori  di  dipartimento  sono  eletti  a
completamento  della  definizione  dei relativi  corpi  elettorali  e
comunque entro sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto.
  2. Ai fini delle norme che  prevedono i casi di non rieleggibilita'
negli  organismi di  governo, si  devono considerare  i mandati  gia'
maturati alla data di entrata in vigore dello statuto.
                              Art. 53.
       Trasferimento delle funzioni della commissione di Ateneo
  1. Le  funzioni della commissione  di Ateneo vengono  trasferite al
senato accademico che si insediera' in applicazione dello statuto.
                              Art. 54.
                  Proroga dei regolamenti precedenti
  1. I regolamenti  di attuazione del presente  statuto devono essere
emanati entro un  termine massimo di un  anno dall'insediamento degli
organi competenti alla loro emanazione.
  2.  Fino  alla  approvazione  dei nuovi  regolamenti  previsti  dal
presente statuto continuano ad avere  efficacia, per tutti gli organi
di Ateneo, i regolamenti precedentemente approvati.
  3. Tutte le materie per le quali esiste una specifica previsione di
legge  che dispone  una  loro definizione  nell'ambito dello  statuto
saranno oggetto di appositi regolamenti  da emanarsi entro un anno da
parte del senato accademico.
                              Art. 55.
                           I s t i t u t i
  1. Dalla data di entrata in  vigore del presente statuto e' vietata
la costituzione di nuovi istituti.
  2. Gli  istituti esistenti  non potranno comunque  essere mantenuti
oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del presente statuto.
  3. Trascorsi tre anni dalla entrata in vigore del presente statuto,
il senato accademico provvedera', in ogni caso, alla assegnazione dei
docenti, delle  strutture e  delle attrezzature ai  dipartimenti gia'
costituiti o da costituire.
  4. Per la  composizione del consiglio di istituto  e per l'elezione
del direttore  valgono le norme  previste dal presente statuto  per i
corrispondenti organi di dipartimento.
                              Art. 56.
         Norme relative alla prima applicazione dello statuto
  1. In prima applicazione, si fanno salvi i risultati delle elezioni
studentesche  che  si  sono  gia'  svolte anche  nel  caso  che  esse
comportino  una  rappresentanza  superiore   al  20%  previsto  dello
statuto.
  2. Si fanno altresi' salvi i risultati delle elezioni dei docenti e
del personale tecnicoamministrativo in  quegli organi che non abbiano
subito una variazione della rappresentanza eleggibile.
  3.    In    prima    applicazione    il    voto    del    personale
tecnicoamministrativo per  l'elezione del  rettore sara'  espresso da
tutto il  personale in  servizio alla data  fissata per  l'elezione e
l'esito sara' pesato nella misura del 10% dei voti espressi.
                                                            Tabella A
  Settore 1: Scienze matematiche, scienze fisiche, scienze chimiche.
  Settore  2:  Scienze  biologiche,   scienze  della  terra,  scienze
agrarie.
   Settore 3: Scienze mediche e biomediche.
  Settore 4: Architettura, ingegneria civile, ingegneria industriale,
ingegneria dell'informazione.
  Settore 5: Scienze dell'antichita', filologicoletterarie, storiche,
filosofiche, pedagogiche e psicologiche.
  Settore   6:  Scienze   giuridiche,  scienze   economiche,  scienze
politiche e sociali.