Art. 22.
  La  scuola  per  i  propri fini  istitutivi  puo'  avvalersi  della
collaborazione  di   soggetti  pubblici  e  privati,   anche  con  la
costituzione  di consorzi  e la  stipulazione di  appositi accordi  e
convenzioni.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 29 ottobre 1997
                                            Il rettore: Finazzi Agro'