Art. 22. La scuola per i propri fini istitutivi puo' avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, anche con la costituzione di consorzi e la stipulazione di appositi accordi e convenzioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 ottobre 1997 Il rettore: Finazzi Agro'